D. P.G.R. Toscana 07/02/2018, n. 6/R | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Toscana 07/02/2018, n. 6/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 05/06/2019, n. 30/R
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Preambolo


Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'articolo 21;

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Art. 1 - Ambito di applicazione (articolo 21 della L.R. 7/2005)

1. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal piano regionale per la pesca nelle ac

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Art. 2 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica (articolo 21, comma 1, lettera a) della L.R. 7/2005)

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 7/2005 è consentito:

a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;

b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;

c) l'uso della moschiera e della camolera, corredate di non più di tre ami.

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Art. 3 - Posto di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della L.R. 7/2005)

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

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Art. 4 - Pesca da natante (articolo 21, comma 1, lettera a) della L.R. 7/2005)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti g

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Art. 5 - Periodi di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della L.R. 7/2005)

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

2. Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal lunedì successivo alla prima

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Art. 6 - Limiti di cattura (articolo 21, comma 1, lettera c) della L.R. 7/2005)

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.

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Art. 7 - Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente (articolo 21, comma 1, lettera c) della L.R. 7/2005)

1. La fauna ittica viva e vitale, catturata in violazione alle disposizioni della

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Art. 8 - Tabelle di segnalazione (articolo 21, comma 1, lettera h) della L.R. 7/2005)

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.

2. Le tabelle sono coll

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Art. 9 - Zone a regolamento specifico (articolo 21, comma 1, lettera e) della L.R. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale istituisce zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché del concorso alla tutela degli ecosistemi fluviali e allo sviluppo delle aree rurali circostanti. L'atto istitutivo delle zone a regolamento specifico ha una durata massima di sei anni e può essere rinnovato.

2. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene ai sensi dell'

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Art. 10 - Zone di frega (articolo 21, comma 1, lettera d) della L.R. 7/2005)

1. Nei corpi idrici nei quali è consentito l'esercizio della pesca la competente struttura della Giunta regionale può istituire zone di frega, limitatamente al

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Art. 11 - Zone di protezione (articolo 21, comma 1, lettera f) della L.R. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biolo

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Art. 12 - Campi di gara (articolo 21, comma 1, lettera g) della L.R. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti.

2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.

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Art. 13 - Gare di pesca (articolo 21, comma 1, lettera g) della L.R. 7/2005)

1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'articolo 12.

2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura relativamente a tempi, orari, misure, specie, numero di capi.

3. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla competente struttur

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Art. 14 - Prelievi a fini di studio e tutela (articolo 21, comma 1, lettera j) della L.R. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, a

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Art. 15 - Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuaz

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Art. 16 - Disapplicazione dei regolamenti provinciali

1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nel

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Allegato A - Limiti di cattura

(articolo 6)


1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:

a) salmonidi 5 capi N1

b) persico trota 6 capi

c) persico reale 5 capi

d) luccio 1 capo

e) orata 5 capi

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