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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 22/08/2005, n. 54/R
D. P.G.R. Toscana 22/08/2005, n. 54/R
D. P.G.R. Toscana 22/08/2005, n. 54/R
- Avviso di rettifica in B.U. 21/10/2005, n. 39
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PremessaIl Presidente della Giunta regionale Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall' |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005 |
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Art. 2 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 7/2005 è consentito: a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo; b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli; c) l'uso della mo |
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Art. 3 - Posto di pesca1. Il posto di pesca spetta al primo occupante. |
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Art. 4 - Pesca da natante1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti g |
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Art. 5 - Periodi di pesca1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. 2. L'esercizio della p |
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Art. 6 - Limiti di cattura1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2. |
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Art. 7 - Ulteriori limitazioni e divieti1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua. 2. Sono altresì vietate le seguenti attività: |
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Art. 8 - Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizi |
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Art. 9 - Tabelle di segnalazione1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo. |
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Art. 10 - Zone a regolamento specifico1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti. 2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni. 3. La gestione delle zone a regolamento sp |
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Art. 11 - Zone di frega1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l'esercizio della pesca possono essere istituite zone di fre |
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Art. 12 - Zone di protezione1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici. |
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Art. 13 - Campi di gara1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale. 2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifich |
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Art. 14 - Gare di pesca1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'articolo 13. 2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura. 3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l'azione di pesca no |
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Art. 15 - Prelievi a fini di studio1. Le province disciplinano l'autorizzazione all'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in temp |
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Art. 16 - Azione unitaria delle associazioni di pescatori1. Le province, nell'esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, possono avvalers |
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Art. 17 - Applicazione del regolamento regionale1. Le disposizioni del presente regolamento di cui agli articoli 5, 10, commi 3, 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a c |
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Art. 18 - Abrogazione1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 7/2005, le seguenti leggi: a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della |
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Allegato A - Limiti di cattura (articolo 6)1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura: a) salmonidi 6 capi b) persico trota 6 capi c) persico reale 5 capi d) luccio 5 capi e) orata 5 capi f) spigol |
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