N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 01/03/2016, n. 20.

L’articolo 9 così recitava:

Art. 9 - Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne

1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta regionale.

2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all'articolo 8, indicano:

a) gli obiettivi di carattere generale;

b) la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;

c) le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3;

d) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

e) gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;

f) gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano:

a) le azioni previste e la loro durata;

b) i soggetti attuatori;

c) le motivazioni dell'intervento;

d) il costo;

e) gli eventuali soggetti cofinanziatori.”

Dalla redazione