La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 26 (Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005) – 1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 84 della l.r. 1/2005 è abrogata.

2. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:

“3. La SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettera d).”.

3. Il comma 5 dell’articolo 84 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. L’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.”."

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