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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 23/06/2003, n. 30
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- L.R. 03/01/2005, n. 1
- L.R. 28/05/2004, n. 27
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Premessa |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a: |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge. N7 2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge: |
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Art. 4 - (Ambito di applicazione)1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni de |
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TITOLO II - ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO |
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Capo I - “Soggetti legittimati - Principalità delle attività agricole - Connessione delle attività agrituristiche - Dichiarazione di inizio attività N5 |
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Art. 5 - (Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo)1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile. |
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Art. 6 - (Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola)1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente leg |
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Art. 7 - (Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità)1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione. 2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizz |
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Art. 8 - (Esercizio dell’attività agrituristica)1. Non possono esercitare l’attività agrituristica: a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabi |
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Art. 9 - (Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche)1. Nella “SCIA” N16 l’imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione. |
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Art. 10 - (Dati statistici)1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metro |
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Art. 11 - (Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici)1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi: |
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Capo II - Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche |
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Art. 12 - (Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti)1. L’attività di ospitalit |
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Art. 13 - (Ospitalità in spazi aperti)1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta: a) in aziende con una superficie minima di 5 ett |
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Art. 14 - (Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche) |
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Art. 15 - (Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali)1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande |
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Art. 16 - (Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità) |
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Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche |
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Art. 17 - (Immobili destinati all'attività agrituristica)1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica: a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo; b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso; c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli stru |
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Art. 18 - (Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi)1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità. N2 2. N4 |
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Art. 19 - (Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici)1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione. 1-bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con b |
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Art. 20 - (Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti)1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sa |
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Art. 21 - (Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo)1. Nello svolgimento delle attività di |
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Art. 22 - (Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande)1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché |
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TITOLO II-bis - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA |
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Art. 22-bis - (Avvio delle attività di fattoria didattica) |
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Art. 22-ter - (Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica)1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato |
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Art. 22-quater - (Attività formativa)1. I cors |
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Art. 22-quinquies - (Elenco delle fattorie didattiche) |
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TITOLO II-ter - ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ENOTURISMO E DI OLEOTURISMO |
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Art. 22-septies - (Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo)1. Possono esercitare le attività di enoturismo: a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura; b) i comitati di gestione delle strade del vi |
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Art. 22-octies - (Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo)1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: |
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Art. 22-novies - (Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo)1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità: a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a setti |
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Art. 22-decies - (Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento ad alimenti)1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali: |
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Art. 22-undecies - (Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo) |
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TITOLO III - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI |
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Art. 23 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4. |
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Art. 24 - (Sanzioni amministrative)1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza. 2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. 3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.0 |
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Art. 25 - (Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche)1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni. 2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E ABROGATIVE |
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Art. 26 - (Disposizioni per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni) |
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Art. 27 - (Regolamento di attuazione)1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione. |
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Art. 28 - (Archivio regionale delle aziende agrituristiche) |
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Art. 29 - (Incentivi finanziari)1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanz |
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Art. 30 - (Monitoraggio e valutazione)1. Entro il 30 giugno “di ogni biennio,” N5 a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare co |
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Art. 31 - (Norme transitorie, abrogazioni)1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche. |
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