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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 06/03/2009, n. 7
L.R. Toscana 06/03/2009, n. 7
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[Premessa] |
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione; Visto l’articolo 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie); Visto l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica); |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e completa informazione sulle p |
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Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate all’esercizio dell’attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina: |
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Capo II - Classificazione delle strutture veterinarie e relativi requisiti generali e specifici |
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Art. 3 - Classificazione delle strutture veterinarie1. Ai fini della presente legge si intende per: a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali; b) stud |
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Art. 4 - Requisiti delle strutture veterinarie1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove è previsto l’accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di al |
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Art. 5 - Studio veterinario1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico. 2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’acc |
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Art. 6 - Ambulatorio veterinario1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) sala di attesa; 2) area per ade |
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Art. 7 - Clinica-casa di cura veterinaria1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) sala di attesa; 2) area per gli adempimenti amministrativi; 3 |
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Art. 8 - Ospedale veterinario1. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) sala di attesa; 2) locale per gli adempimenti amministrativi; 3) locale per l’attività clinica; |
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Art. 9 - Laboratorio veterinario di analisi1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) locale per l’accettazione dei campioni; |
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Art. 10 - Strutture veterinarie mobili1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del |
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Art. 11 - Attività accessorie1. È consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale. 2. La cessione di cui al c |
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Capo III - Adempimenti amministrativi |
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Art. 12 - Avvio dell’attività della struttura veterinariaN1 1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinar |
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Art. 13 - Variazioni della denominazione e cessazione dell’attività1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione dell’attività dello studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, il titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competent |
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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 14 - Norma transitoria1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento del |
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Art. 15 - Sanzioni1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetto alla sanzion |
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