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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 02/08/2004, n. 41/R
D. P.G.R. Toscana 02/08/2004, n. 41/R
- D.P.G.R. 26/07/2023, n. 30/R
- D.P.G.R. 23/06/2020, n. 44/R
- D.P.G.R. 24/08/2016, n. 62/R
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall’articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di ur |
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Art. 1-bis - Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali |
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CAPO II - Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale |
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Art. 2 - Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti g |
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CAPO III - Interventi previsti negli atti di programmazione regionale |
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Art. 3 - Interventi previsti negli atti di programmazione regionale1. La previsione di un’opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell’in |
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Art. 4 - Livelli di progettazione |
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Art. 5 - Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti |
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Art. 6 - Documento preliminare alla progettazione |
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Art. 7 - Progettazione preliminare |
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Art. 8 - Progettazione definitiva |
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Art. 9 - Progettazione esecutiva |
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Capo III-bis - Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione |
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Art. 9-bis - Responsabile unico del procedimento |
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Art. 9-ter - Disposizioni per l’approvazione dei progetti |
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Art. 9-quater - Verifica dei livelli di progettazione |
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Art. 9-quinquies - Modifiche di contratti di appalto1. Qualora sia necessari |
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Art. 9-sexies - Cautele per l’attuazione degli interventi |
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Capo III-ter - Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana |
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Art. 10 - Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali1. La struttura regionale competente in materia d |
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Art. 10-bis - Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province |
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Art. 11 - Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione |
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Art. 12 - Aggiudicazione dei lavori1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell’intervento, individuando anche il cronoprogra |
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Art. 13 - Erogazione delle risorse1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all’articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana. |
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Art. 14 - Modifiche di contratti di appalto1. Qual |
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Art. 15 - Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province |
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CAPO IV - Criteri per la fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori |
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Art. 16 - Criteri per la determinazione dei canoni1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), le province e la Città metropolitana provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base: a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento; |
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CAPO V - Concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali |
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Art. 17 - Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera f) della l.r. 88/1998 e della normativa nazionale vigente, al rilascio della concessione di costruzione e |
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CAPO VI - Classificazione amministrativa delle strade regionali e provinciali |
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Art. 18 - Norme generali1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998, all’esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla |
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Art. 19 - Documentazione tecnica1. Nel caso di classificazione e declassificazione, la documentazione tecnica di cui alla lettera b) dell’articolo 18 contiene: a) il parere del soggetto gestore della strada; b) la relazione sullo stato di manutenzione della infrast |
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Art. 20 - Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti |
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Art. 21 - Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale1. Alla declassificazione di una strada comunale provvede la provincia e la città metropol |
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Art. 22 - Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali1. Qualora, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998, entro sei mesi dall’inizio del procedimento o dalla esplicita opposizione dell’ente che riceve la richiesta, non si raggiunga l’intesa fra provincia e la città metropolitana e comune, alla classificazione |
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Art. 23 - Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comu |
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Art. 24 - Norme in deroga alla dismissione amministrativa1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade provinciali o comunali, qualora |
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Art. 25 - Pubblicità1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione e dalle province |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 25-bis - Disposizioni transitorie1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordi |
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Art. 26 - Abrogazioni1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale per l’ese |
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