N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.P.G.R. 24/08/2016, n. 62/R, così recitava:

“Art. 8 - Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e dal progetto preliminare, contiene:

a) elenco dei documenti e relativa copia su supporto informatico;

b) planimetria generale dell’intervento riportante almeno l’ingombro delle scarpate, le piazzole di sosta, i tratti in cui è consentito il sorpasso;

c) planimetria e profilo altimetrico degli svincoli e delle intersezioni principali;

d) profilo altimetrico con indicate la pendenza delle livellette, i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d’arte;

e) sezioni trasversali;

f) diagrammi di visuale libera sia del tracciato che delle intersezioni per ogni flusso di traffico;

g) planimetria della viabilità provvisoria e di accesso ai cantieri;

h) disegni delle opere d’arte maggiori;

i) disegni dei tipi di opere d’arte minori e delle opere di protezione del corpo stradale;

j) interferenze con altre opere e servizi (pubblici e privati);

k) analisi economica riportante i costi di realizzazione e di manutenzione;

l) documentazione fotografica dell’area di intervento con annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici;

m) relazione idrologica e idraulica riportante lo studio dell’interazione tra l’intervento previsto ed eventuali corsi d’acqua superficiali, con l’indicazione dei procedimenti usati nell’elaborazione per la stima delle grandezze d’interesse;

n) relazione geologica e geotecnica;

o) planimetria e profili geologici;

p) indagini geologico-tecniche in ottemperanza alla classe di fattibilità di cui alla del. c.r. 94/1985 ed in linea con le prescrizioni ivi dettate.

q) studio di fattibilità ambientale inerente l’inserimento dell’intervento sul territorio che dovrà contenere:

1) le opere di sistemazione ambientale e a verde necessarie per la mitigazione degli impatti sul territorio,

2) indicazioni in merito all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica,

3) le caratteristiche dei materiali prescelti,

4) la quantificazione dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera,

5) l’individuazione degli itinerari utilizzati per il trasporto,

6) il cronoprogramma della movimentazione,

7) la descrizione degli interventi previsti per la messa in sicurezza della viabilità interessata dal trasporto materiali,

8) le opere finalizzate alla mitigazione degli impatti conseguenti la realizzazione e l’esercizio dell’opera,

9) le eventuali opere di valorizzazione architettonica dei manufatti.

2. A seguito dell’approvazione del progetto definitivo le province, anche ai fini del monitoraggio dell’attuazione del piano, trasmettono alla Regione l’atto di approvazione del progetto.”

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