N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.P.G.R. 24/08/2016, n. 62/R, così recitava:

“Art. 9 - Progettazione esecutiva

1. Le province redigono ed approvano il progetto esecutivo, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso in cui il progetto definitivo è stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo ha subito modifiche rispetto al definitivo approvato, le province lo trasmettono alla Regione per il parere di cui all’articolo 10.

3. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo le province, anche ai fini del monitoraggio dell’attuazione del piano, trasmettono alla Regione l’atto di approvazione del progetto.”

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