N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.P.G.R. 24/08/2016, n. 62/R, così recitava:

“Art. 11 - Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione

1. Le province, al fine di consentire la verifica di cui all’articolo 10, ultimata la definizione di ciascun livello progettuale, trasmettono tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale la relativa documentazione, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

2. Qualora gli interventi interessino aree individuate dai piani per l’assetto idrogeologico dei bacini regionali o dalle relative salvaguardie di cui alla legge regionale 11 febbraio 1998, n. 91, (Norme per la difesa del suolo), le province trasmettono in tempo utile alle segreterie dei bacini regionali la relativa documentazione per l’esame da parte del Comitato tecnico di bacino e l’espressione del parere di competenza e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale.

3. Qualora gli interventi interessino opere idrauliche classificate ai sensi dell’articolo 12, l.r. 91/98, le province trasmettono in tempo utile agli uffici regionali per la tutela del territorio la relativa documentazione per l’espressione del parere di competenza e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale.

4. Qualora gli interventi non siano conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti, le province, prima dell’approvazione dei progetti preliminari, trasmettono agli uffici regionali per la tutela del territorio territorialmente competenti, la necessaria documentazione per la definizione delle condizioni generali di ammissibilità sotto il profilo idrogeologico delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale.

5. Qualora sia convocata, per l’acquisizione dei pareri, conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma delle conferenze di servizi), le province nella nota di convocazione indicano la specifica normativa con riferimento alla quale viene richiesto il parere alla Regione.”

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