Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 04/08/2022, n. 10, così recitava:

"3. Per assicurare l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione dei contratti e una corretta gestione della spesa pubblica ispirata al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi verificatosi nell'ultimo biennio, l'articolo 29 del decreto legge n. 4 del 2022 può essere applicato anche ai contratti pubblici stipulati dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2020."

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