L. P. Trento 16/06/2022, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 16/06/2022, n. 6

Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro.
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Capo I - Disposizioni in materia di opere pubbliche ed espropri
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Art. 1 - Sostituzione delle rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche

1. Le rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge pr

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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina la procedura per l'a

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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3-bis (Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti) nella legge provinciale n. 13 del 1997

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis - Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei proge

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Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997, dopo le parole: "Le strutture provinciali competenti" sono inserite le seguenti: ", conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'articolo 3 bis,".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione dei progetti di livello inferiore al definitivo sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del pae

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Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 3" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'articolo 4 p

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Art. 6 - Modificazione dell'articolo 7 (Norme particolari) della legge provinciale n. 13 del 1997
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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo alle opere finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 è sostituita dalla seguente: "Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: "dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59" sono

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Art. 8 - Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici, o ad esse delegati, si a

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Art. 9 - Integrazione dell'articolo 28 e inserimento dell'articolo 28-bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), in materia di ricorso al partenariato pubblico – privato

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico - privato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, la Provincia adotta linee guida finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico - privato."

2. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in

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Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 60-bis (Commissari straordinari per opere provinciali) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Nel comma 1 dell'articolo 60-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di questo artic

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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla pubblicazione".

2. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a

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Art. 12 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente:

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Art. 13 - Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993, dopo le parole: "su presentazione di idonea documentazione" sono inserite

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Art. 14 - Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993 è

inserito i

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Capo II - Disposizioni in materia di gestione del territorio
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Art. 15 - Modificazioni degli articoli 50 e 56 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "se d'iniziativa pubblica" sono sostituite dalle

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Art. 16 - Modificazione dell'articolo 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Il comma 4 dell'articolo 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

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Art. 17 - Modificazioni degli articoli 78, 78-bis e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernenti la rateizzazione delle sanzioni e del contributo di costruzione

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato."

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Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, c

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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1-ter e 1-quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di

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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "annullati dalla Giunta provinciale entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "annullati dalla

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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 23 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

"23-bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 18 e 19 della legge provinciale concernente: "Misure

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Art. 22 - Integrazione dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 8-quater dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è aggiunto il seguente:

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Art. 23 - Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

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Art. 24 - Modificazioni degli articoli 41 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 relative ai controlli sugli scarichi di acque reflue

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando l'applica

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Art. 25 - Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale n

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Capo III - Disposizioni in materia di valutazioni ambientali
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Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta."

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Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro quindici giorni dalla presentazion

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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro sessanta giorni decorrenti dalla

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Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"1-bis. Alla conferenza di servizi prevista dal comma 1 sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:

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Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5".

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Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Il regolamento prevede l'unicità della fase

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Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), relativo alla valutazione d'incidenza ambientale

1. Prima del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"01. Quest'articolo disciplina le procedure di valutazione d'incidenza, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti e delle zone della rete Natura 2000, nella pianificazione e nella programmazione territoriale, nonché nei progetti e nelle attività che possono avere incidenze significative sui progetti medesimi."

2. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, le parole: "compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicemb

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Capo IV - Disposizioni relative alla conferenza di servizi: modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)
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Art. 33 - Modificazioni degli articoli 3, 11 e sostituzione degli articoli 16 e 16-quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992

1. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: ", commi 2 e 2-bis" sono soppresse.

2. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: ", commi 2 e 2-bis" sono soppresse.

3. L'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Conferenza di servizi

1. Per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente, anche su richiesta del privato interessato, può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria.

2. Se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre strutture provinciali o amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente utilizzano la conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata o simu

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Capo V - Disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
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Art. 34 - Disposizioni straordinarie di sostegno al settore zootecnico e ittico per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi

1. La Provincia può concedere aiuti in favore delle imprese del settore zootecnico e del settore dell'itticoltura che, a causa dell'eccezionale incremento dei costi di materie prime, alimenti ed energia elettrica, hanno subito gravi ripercussioni economiche nel contesto dell'attuale crisi.

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Art. 35 - Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. N8 L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale. N6

3. N1

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Capo VI - Disposizione in materia di interventi di politica del lavoro
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Art. 36 - Integrazione dell'articolo 1-ter 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

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Capo VII - Disposizioni finali
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Art. 37 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici:

a) gli articoli 1, 2-bis e 3, i commi 1-ter, 7, 9, 10, 10-bis e 13 dell'articolo 4, il comma 7 dell'articolo 5, i commi 1 e 3 dell'articolo 7 e gli articoli 8 e 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1997, nonché l'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, l'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8, l'articolo 2 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, l'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, e l'articolo 17 della

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Art. 38 - Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 3-bis, 4 e 5 della legge provinciale n. 13 del 1997, come introdotti o modificati dalla presente legge, si applicano ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge non è stata convocata la conferenza di servizi; se alla medesima data sono già stati effettuati alcuni adempimenti preliminari relativi alla partecipazione pubblica n

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Art. 39 - Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell’articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dall’articolo 8, stimate nell'importo di 1.805.000 euro per l'anno 2023 e di 1.805.000 euro per l'anno 2024, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e ac

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Art. 40 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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