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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 22/08/1988, n. 26
L. P. Trento 22/08/1988, n. 26
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 07/06/2024, n. 6
- D. Pres. P. 20/10/2023, n. 26-102/Leg.
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- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 4
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 11/09/1998, n. 10
- L.P. 08/09/1997, n. 13
- L.P. 09/09/1996, n. 8
- L.P. 12/02/1996, n. 3
- L.P. 02/02/1996, n. 1
- L.P. 03/02/1995, n. 1
- L.P. 03/09/1993, n. 23
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Art. 1 - Cassa provinciale antincendi1. La sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 |
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Art. 2 - Funzioni della Cassa provinciale antincendi1. La cassa esercita le funzioni amministrative previste dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24. Essa inoltre provvede: a) alla gestione economico-finanziaria della scuola provinciale antincendi e della centrale unica di emergenza;N66 b) alla promozione e realizzazione, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, di convegni studi e indagini in materia di servizi antincendi e di protezione civile;N1 c) alla realizzazione, all'acquisto e alla diffusione di pubblicazioni, documentazioni fotografiche e materiale informativo riguardante il servizio antincendi e la protezione civile, anche a scopo didattico o divulgativo;N2 d) alle spese per il funzionamento e per l'attività della scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari;N3 e) alla copertura o |
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Art. 3 - Organi della cassa1. Sono organi della cassa: |
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Art. 4 - Consiglio d'amministrazione1. Il consiglio d'amministrazione della cassa è composto da: a) l'assessore provinciale cui è affidata la materia antincendi, con funzioni di presidente; b) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile con funzioni di vicepresidente; N10 |
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Art. 6 - Presidente del consiglio d'amministrazione1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della cassa. 2. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; |
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Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti1. La gestione finanziaria della cassa è soggetta ai riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della Provincia e da un revisore contabile iscritto nel relativo registro, designato dalle minoranze del Consiglio provinciale. |
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Art. 8 - Scuola provinciale antincendi1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la scuola provinciale antincendi, quale struttura organizzativa della Provincia.N21 2. La scuola provinciale antincendi provvede ai seguenti compiti: a) formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento del personale provinciale impiegato in attività di protezione civile e nei servizi antincendi, nonché dei volontari appartenenti alle organizzazioni convenzionate con la protezione civile provinciale;N22 |
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Art. 9 - Gestione della scuola provinciale antincendi1. La scuola provinciale antincendi inizia la propria attività il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 2. Alla scuola provinciale a |
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Art. 11 - Entrate della cassa1. La cassa utilizza: a) le assegnazioni provinciali; |
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Art. 12 - Spese della cassa1. Il dirigente del Servizio antincendi e il direttore della scuola provinciale antincendi provvedono all'effettuazione delle spese rispettivamente del |
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Art. 12-bis - Cessione gratuita di beni mobili ed attrezzature |
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Art. 13 - Direzione della cassa1. Il dirigente del Servizio antincendi: 1) provvede alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e delle loro variazioni e redige il conto consuntiv |
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Art. 14 - Corpo permanente dei vigili del fuoco1. Il personale del Servizio antincendi di cui ai profili professionali ed alle qualifiche previste nella tabella costituente l'allegato A della presente legge, |
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Art. 15 - Norme per il personale1. Al personale con qualifica di dirigente, già appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco, viene attribuita l'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 13 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni con la L. 3 ottobre 1987, n. 402. 2. Al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale servizio di ruolo prestato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco è considerato utile ai soli fini dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alle qualifiche superiori. 3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione per garantire al personale |
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Art. 16 - Dotazioni di servizio dei corpi dei vigili del fuoco volontari1. La Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la predisposizione e l'attuazione del piano pluriennale per la concessione di contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alla federazione provinciale e alle unioni distrettuali dei corpi per l'acquisto di attrezzature, di automezzi, di macchinari e di equipaggiamenti, quali dotazioni per il servizio antincendi, sentito il parere del consiglio di cui all'articolo 4 e del consiglio direttivo della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari. 2. I criteri per la predisposizione e l'attuazione del piano pluriennale determinano: a) la tipologia e le caratteristiche tecnico-funzionali delle dotazioni ammissibili ad agevolazione; b) le dotazioni necessarie per ciascun corpo dei vigili del fuoco volontari, per ciascuna unione distrettuale e per la federazione provinciale; c) le priorità di intervento; d) l'entità dei contributi della Provincia, nonché i casi in cui possono essere ammesse ad agevolazione, a valere sul fondo di cui |
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Art. 17 - Concessione ed erogazione dei contributi1. Per l'acquisizione delle dotazioni e per gli interventi di manutenzione di cui all'articolo 16 la cassa provinciale antincendi può concedere le seguenti agevolazioni: a) ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile "o fino al 90 per cento della spesa ammissibile per la riparazione o la sostituzione di mezzi o di attrezzature antincendio danneggiate o distrutte durante interventi effettuati durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)" |
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Art. 18 - Servizi continuati di vigilanza e pronto intervento |
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Art. 18-bis1. La Provincia riconosce le attività dei corpi dei vigili del fuoco volontari svolte a favore delle comunità locali al fine di promuoverne la civile convivenza, la crescita morale, sociale e culturale e la conservazione delle tradizioni. 2. Per i fini di cui al comma 1 i corpi possono partecipare a man |
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Art. 18-bis 1 - Formazione e addestramento dei vigili del fuoco volontari |
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Art. 18-ter - Istituzione e gestione del servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici, e altre disposizioni in materia di elisuperfici per il soccorso pubblico e sanitario |
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Art. 18-quater - Disposizioni in materia di elisuperfici per il soccorso pubblico e sanitario |
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Art. 19 - Regolamenti di esecuzione1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede a verificare i regolamenti e gli statu |
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Art. 20 - Liquidazione della gestione finanziaria del corpo permanente dei vigili del fuoco1. La cassa provvede alla liquidazione della gestione finanziaria del corpo permanente dei vigili del fuoco, all'approntamento e approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1988, alla riscossione d |
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Art. 21 - Disposizioni transitorie per il bilancio della cassa1. In fase di prima applicazione della presente legge, per il bilancio della cassa si prescinde dall'osservanza del termine previsto dall'articolo 10, comma 6. |
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Art. 21-bis - Contenimento delle spese per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco1. Per razionalizzare e riqualificare le spese d'investimento relative alle infrastrutture per i corpi dei vigili del fuoco volontari, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del C |
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Art. 22 - Efficacia delle disposizioni1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 e all'articolo 18 si applicano con effetto dall'esercizio finanziario 1989. |
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Art. 231. Al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con la legge provinciale recante "Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: articolo 8: sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 8 bis (Autorizzazioni per i nuovi impianti industriali) — 1. Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione di nuo |
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Art. 24 - Autorizzazioni di spesa1. Per la concessione ai corpi dei vigili del fuoco volontari dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 17, comma 1, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1988, l'utilizzo dell'integrazione di lire 750.000.000, autorizzata col secondo trattino dell'articolo 13 della legge provincia |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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Allegato A - Corpo permanente dei Vigili del fuoco |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 14/2014.
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