Articolo aggiunto dalla L.P. 28/03/2009, n. 2 e poi abrogato dalla L.P. 01/07/2011, n. 9, così recitava:

“Art. 18-bis 1 (Formazione e addestramento dei vigili del fuoco volontari) — 1. Alla formazione e all'addestramento dei vigili del fuoco dei corpi volontari e delle relative unioni distrettuali, ivi compresi gli allievi dei gruppi istituiti nell'ambito dei corpi volontari, provvede la federazione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Provincia. Per l'attuazione dei programmi di formazione, la federazione di norma si avvale, mediante convenzione e a titolo gratuito, della scuola provinciale antincendi. Per gli oneri previsti da questo comma si provvede nell'ambito dei trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m-bis).”

Dalla redazione