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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/12/2017, n. 17
L. P. Trento 29/12/2017, n. 17
L. P. Trento 29/12/2017, n. 17
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Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe |
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Inserimento degli articoli 24-bis e 24-ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8-ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente: "Art. 24-bis - Disposizioni in materia di società degli enti strumentali della Provincia |
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente: "b bis) ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito;". 2. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"; |
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Art. 4 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 |
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Capo II - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 5 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 7 del |
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Capo III - Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 sono inserite le seguenti parole: "I comuni, nel fornire il |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 1 del 1 |
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Art. 16 - Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente: "Art. 19 bis - Disposizione per la dismissione di beni realizzati per le finalità di questa legge 1. Se |
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Capo V - Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi |
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Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: "nell'immediata prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "in prossimità"; b) la lettera b) è abrogata; c) nella lettera c) le parole: "è quella prevista per le dipendenze di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale"; d) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero;"; e) nella lettera d) dopo le parole: "devono possedere i requisiti" sono inserite le seguenti: "e i parametri"; f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 20 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 2 |
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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 d |
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Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nel comma 1 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro" sono inserite le seguenti: ", che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore". 2. L'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente: "Art. 4 bis Tirocini formativi e di orientamento 1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17. 2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato - regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica). 3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti ac |
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Art. 23 - Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "e ambientale." sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistico. |
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Capo VI - Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente |
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Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. All'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1" sono inserite le seguenti: "e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica"; b) nel comma 1 dopo le parole: "sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste" sono inserite le seguenti: "o comunicate a quest'ultima struttura"; c) alla fine del numero 2) della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: ", a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)"; d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo |
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Art. 25 - Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente: |
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Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche1. Nel comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data individuata ai sensi del comma 3". 2. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: "31 dicembre 2018" sono inserite le seguenti: "se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall' |
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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)1. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provincial |
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Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull'ambiente". 2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente: "3. La VIA considera i seguenti fattori: a) popolazione e salute umana; b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; c) territorio, suolo, acqua, aria e clima; d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; e) le interazioni tra i fattori sopra elencati." 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente: "3 bis. Negli impatti ambientali considerati dalla VIA ai sensi del comma 3 rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità |
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Art. 29 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogato. 2. Dopo l'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente: "Art. 19 bis Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato 1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e: a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2; |
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Capo VII - Disposizioni in materia di contratti pubblici |
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Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"." 2. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato. 3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente: "Art. 12 bis Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici 1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi." 4. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 |
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Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)1. All'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 le parole: "di importo inferiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo inferiore a 500.000 euro"; b) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente: |
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Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente: "10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del |
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Capo VIII - Disposizioni finali |
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Art. 34 - Abrogazioni di disposizioni superate1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A. 2. Nell'ordin |
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Art. 35 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Disposizioni provinciali superate (articolo 34)
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Allegato B - Omissis
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