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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Trento 07/01/1991, n. 1
L.P. Trento 07/01/1991, n. 1
- L.P. 23/04/2021, n. 6
- L.P. 28/12/2020, n. 16
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 10/11/2000, n. 14
- L.P. 11/09/1998, n. 10
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[Premessa]
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Oggetto della legge1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione, attraverso: a) la disciplina edilizia delle nu |
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Art. 2. - Ufficio provinciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio lavori pubblici degli enti loc |
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Art. 2 bis - Attività di formazione1. Per le finalità della presente legge la Provincia promuove, |
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CAPO II - Disposizioni edilizie |
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Art. 3. - Coordinamento con le norme edilizie |
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Art. 4. - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con |
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Art. 5. - Altri interventi edilizi1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche agli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimo articolo 4 assoggetta |
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Art. 6 - Deroghe1. Negli interventi di ristrutturazione le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli eleme |
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CAPO III - Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti e da altri luoghi
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Art. 8 - Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti1. Gli enti pubblici assicurano, nell'ambito di propri programmi, la priorità agli interventi di rimozion |
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Art. 10. - Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 10891. Per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, le competenti auto |
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Art. 11. - Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari devono garantire la loro visitabilità, accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di m |
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Art. 12 - Rifugi alpini ed escursionistici1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli int |
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Art. 13. - Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico1. La Provincia promuove l'adeguamento dei percorsi di visita ai parchi naturali ed alle zone di interesse naturalistico ed archeologico, al fine di consentirn |
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Art. 14. - Circolazione sulle strade forestali1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non � |
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CAPO IV - Interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico
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Art. 15. - Piani di intervento |
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CAPO V - Interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati |
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Art. 16 - Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici p |
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Art. 16-bis - Misure straordinarie per consentire in autonomia lo svolgimento dei bisogni essenziali1. La Provincia può concedere al portatore di minorazione un contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i propri bisogni essenziali, in presenza delle seguenti condizioni: a) se gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, per motivi tecnici e strutturali, nell'unico alloggio in provincia di Trento |
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Art. 17. - Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni |
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CAPO VI - Disposizioni ed interventi in materia di trasporti
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Art. 18 - Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico1. La Provincia promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione. |
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Art. 19 - Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione1. La Provincia autonoma di Trento può sostenere direttamente ovvero rimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l'adattamento di veicoli a motore, guidati da soggetti portatori di minorazione o destinati in via prevalente al loro trasporto, in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327e 328 del d |
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Art. 20. - Servizi di trasporto o accompagnamento1. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto o accompagnamento a favore di portatori di minorazione |
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Art. 21. - Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada»1. Al primo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 sono aggiunte le parole: «nonché nell'articolo 20 della legge provinciale c |
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CAPO VII- Disposizioni finali, finanziarie e transitorie |
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Art. 22. - Sanzioni1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell'acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa i |
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Art. 23. - Pubblicazione delle deliberazioni1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativa competente in materia di barri |
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Art. 24. - Autorizzazione di spesa1. Per i fini di cui all'articolo 19 sono utilizzate le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 27 luglio 19 |
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Art. 25. - Art. 26 - Omissis
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Art. 28. - Norme transitorie1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore.
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