Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 10/11/2000, n. 14, così recitava:

"1. La Giunta provinciale adotta piani di intervento finalizzati all'eliminazione, da parte dei proprietari, delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico nonché dagli spazi aperti al pubblico.

2. I piani, elaborati sulla base di criteri di priorità e funzionalità, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo nonché la documentazione da allegare alle medesime.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, la Giunta provinciale con propria deliberazione determina i casi di ammissibilità, la misura dell'agevolazione fino alla concorrenza dell'intera spesa ammessa, le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni stesse."

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