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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 19/12/2001, n. 10
L. P. Trento 19/12/2001, n. 10
L. P. Trento 19/12/2001, n. 10
L. P. Trento 19/12/2001, n. 10
L. P. Trento 19/12/2001, n. 10
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 12/08/2020, n. 8
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 13/05/2020, n. 3
- L.P. 30/10/2019, n. 10
- L.P. 03/08/2018, n. 15
- L.P. 21/07/2016, n. 12
- L.P. 23/05/2016, n. 9
- L.P. 06//05/2016, n. 6
- L.P. 04/08/2015, n. 15
- L.P. 21/01/2015, n. 1
- L.P. 02/05/2012, n. 8
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 12/09/2008, n. 16
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CAPO I - FINALITÀ |
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Art. 1 - Finalità1. Con |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA |
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CAPO II-bis - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE |
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Art. 14.1 - Agricoltura sociale1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa |
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Art. 14-bis - Fattoria didattica |
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Art. 14-ter - Fattoria sociale1. I soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, che esercitano le attività di agricoltura sociale e risultano iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'articolo 14-sexies 1 sono denominati "fattorie sociali". Essi svolgono le attività dirette a realizzare: a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa |
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Art. 14-quater - Formazione |
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Art. 14-quinquies - Rapporto di connessione |
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Art. 14-sexies 1 - Elenco delle fattorie sociali |
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Art. 14-sexies 2 - Misure di sostegno1. La Provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale e, in particolare: a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del |
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Art. 14-sexies 3 - Logo dell'agricoltura sociale |
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Art. 14-septies - Vigilanza e sanzioni1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia. 2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola. |
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Art. 14-octies - Disciplina di attuazione1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare: a) le modalità e i limiti per l'ese |
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Art. 14-novies - Disposizioni transitorie |
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CAPO III - Omissis
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CAPO III-bis - PESCATURISMO E ITTITURISMO |
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Art. 22-bis - Pescaturismo e ittiturismo1. Ai fini di questa legge, per pescaturismo s'intende l'imbarco a fini turistico-ricreativi di persone diverse dall'equipaggio, da parte di imprenditori ittici, su unità adibite alla pesca professionale e idonee allo specifico servizio di pescaturismo nonché l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande. 2. Ai fini di questa legge, per ittiturismo s'intende l'attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di fornitura di servizi ricreativi o culturali esercitata da imprenditori ittici utilizzando la propria abitazione o edifici nella loro disponibilità. |
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Art. 22-ter - Vigilanza e sanzioni1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia. 2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso all'unità, ai locali e alle strutture adibiti all'attività di pescaturismo e ittiturismo. 3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: |
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CAPO IV - Omissis
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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 23-bis - Attività di enoturismo1. Ai sensi di questa legge con il termine enoturismo si intendono: a) tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti; b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali nell'ambito delle cantine e dei vigneti. N61 2. L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato. 3. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito dell'attività di enoturismo, possono essere effettuate pure in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo, aventi le caratteristiche stabilite dal comma 4. Le attività di cui al presente comma sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. È esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti. 4. I prodotti agroalimentari previsti dal comma 3 devono es |
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Art. 23-ter - Attività di oleoturismo1. Ai sensi di questa legge con il termine oleoturismo si intendono: a) tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge assumono durata a tempo |
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Art. 25 - Regolamenti di esecuzione1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di esecuzione de |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. I capi II, III e IV di questa legge entrano in vigore con l'entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione. |
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Art. 27 - Abrogazioni1. Con l'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 2, comma 6, è abrogata la legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disc |
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29/11/2024
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