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L. P. Trento 19/12/2001, n. 10

Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo.

Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 12/08/2020, n. 8
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 13/05/2020, n. 3
- L.P. 30/10/2019, n. 10
- L.P. 03/08/2018, n. 15
- L.P. 21/07/2016, n. 12
- L.P. 23/05/2016, n. 9
- L.P. 06//05/2016, n. 6
- L.P. 04/08/2015, n. 15
- L.P. 21/01/2015, n. 1
- L.P. 02/05/2012, n. 8
- L.P. 27/12/2011, n. 18
-
L.P. 12/09/2008, n. 16

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27259 9250531
CAPO I - FINALITÀ
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27259 9250532
Art. 1 - Finalità

N31

1. Con

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27259 9250533
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA

N32

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27259 9250534
CAPO II-bis - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

N12

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27259 9250535
Art. 14.1 - Agricoltura sociale

N19

1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa

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27259 9250536
Art. 14-bis - Fattoria didattica

N34

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27259 9250537
Art. 14-ter - Fattoria sociale

N23

1. I soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, che esercitano le attività di agricoltura sociale e risultano iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'articolo 14-sexies 1 sono denominati "fattorie sociali". Essi svolgono le attività dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa

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27259 9250538
Art. 14-quater - Formazione

N13

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27259 9250539
Art. 14-quinquies - Rapporto di connessione

N25

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27259 9250540
Art. 14-sexies - Locali e strutture destinate alle attività di fattorie sociali

1. Per l'esercizio delle attività previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto pr

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27259 9250541
Art. 14-sexies 1 - Elenco delle fattorie sociali

N37

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27259 9250542
Art. 14-sexies 2 - Misure di sostegno

N19

1. La Provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale e, in particolare:

a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del

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27259 9250543
Art. 14-sexies 3 - Logo dell'agricoltura sociale

N54

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Art. 14-septies - Vigilanza e sanzioni

N42

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

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27259 9250545
Art. 14-octies - Disciplina di attuazione

N13

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:

a) le modalità e i limiti per l'ese

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27259 9250546
Art. 14-novies - Disposizioni transitorie

N19

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CAPO III - Omissis

 

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CAPO III-bis - PESCATURISMO E ITTITURISMO

N17

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Art. 22-bis - Pescaturismo e ittiturismo

N18

1. Ai fini di questa legge, per pescaturismo s'intende l'imbarco a fini turistico-ricreativi di persone diverse dall'equipaggio, da parte di imprenditori ittici, su unità adibite alla pesca professionale e idonee allo specifico servizio di pescaturismo nonché l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande.

2. Ai fini di questa legge, per ittiturismo s'intende l'attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di fornitura di servizi ricreativi o culturali esercitata da imprenditori ittici utilizzando la propria abitazione o edifici nella loro disponibilità.

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Art. 22-ter - Vigilanza e sanzioni

N18

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso all'unità, ai locali e alle strutture adibiti all'attività di pescaturismo e ittiturismo.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

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CAPO IV - Omissis

 

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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
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27259 9250553
Art. 23-bis - Attività di enoturismo

N60

1. Ai sensi di questa legge con il termine enoturismo si intendono:

a) tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti;

b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali nell'ambito delle cantine e dei vigneti. N61

2. L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato.

3. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito dell'attività di enoturismo, possono essere effettuate pure in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo, aventi le caratteristiche stabilite dal comma 4. Le attività di cui al presente comma sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. È esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti.

4. I prodotti agroalimentari previsti dal comma 3 devono es

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Art. 23-ter - Attività di oleoturismo

N64

1. Ai sensi di questa legge con il termine oleoturismo si intendono:

a) tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di

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Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge assumono durata a tempo

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Art. 25 - Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di esecuzione de

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27259 9250557
Art. 26 - Entrata in vigore

1. I capi II, III e IV di questa legge entrano in vigore con l'entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione.

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Art. 27 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 2, comma 6, è abrogata la legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disc

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