Capo abrogato dalla L.P. 30/10/2019, n. 10.

Il capo II così recitava:

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti individuati nell’articolo 3, comma 1, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.

2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell’azienda agricola;

b) ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati;

c) somministrare pasti e bevande tipici, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8; le bevande a contenuto alcolico e superalcolico possono essere offerte unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8;

e) nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 6, organizzare anche all’esterno dei fondi nella disponibilità dell’impresa attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, bagni d’erba e ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

3-5. Abrogati

6. Le attività previste dal comma 2, lettera e), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività indicate nel comma 2, lettere a), b), c) e d), solo in quanto connesse con l’attività agricola. Se non sono direttamente connesse all’attività agricola, queste attività possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell’azienda agrituristica.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, a fitopatie o a epizoozie l’imprenditore agricolo non può rispettare i limiti previsti dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 8, la struttura provinciale competente, previa presentazione di un’apposita domanda, rilascia un nulla osta per l’esercizio temporaneo dell’attività agrituristica.

8. Il regolamento di esecuzione definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell’attività agrituristica, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all’attività agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni.

 

Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio delle attività agrituristiche

1. Possono svolgere le attività agrituristiche dell’articolo 2, comma 2:

a) gli imprenditori agricoli iscritti all’archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all’Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l’istituzione dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”;

b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;

c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

2. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), nonché il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), assicurano di:

a) avere la disponibilità di locali e di strutture da destinare all’esercizio delle attività agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 7 e alle norme in materia di urbanistica, di sanità, di prevenzione degli incendi e di sicurezza;

b) essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla struttura provinciale competente ai sensi dell’articolo 4.

3. Se l’attività agrituristica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:

a) aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;

b) possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti non devono rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), si applica, inoltre, l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

 

Art. 4 - Accertamento del rapporto di connessione e rilascio del nulla osta

1. Per garantire la qualità dell’offerta agrituristica a tutela del consumatore la struttura provinciale competente, previa presentazione di un’apposita domanda, rilascia un nulla osta per l’esercizio dell’attività agrituristica.

2. Ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente accerta la connessione tra l’attività agricola e le attività agrituristiche in base all’estensione delle superfici agricole utilizzate dall’azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

3. Il requisito della connessione previsto dal comma 2 è soddisfatto quando il tempo dedicato in un anno all’attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all’attività agrituristica. Nel caso di più esercizi agrituristici gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristici.

3-bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

4. L’esercizio delle attività previste dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), se interessano un numero non superiore a dieci ospiti, non è soggetto all’accertamento del rapporto di connessione.

 

Art. 5 - Disposizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare manodopera familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché personale dipendente nel numero massimo definito dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto della presente legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

3. La Provincia, anche in collaborazione con le associazioni agrituristiche provinciali e con i comuni, promuove, in applicazione della vigente normativa in materia di aggiornamento e formazione professionale, apposite iniziative per la qualificazione degli esercenti attività agrituristica.

 

Art. 6 - Segnalazione certificata d’inizio attività

1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3 che intendono esercitare un’attività agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all’attività una segnalazione certificata d’inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa), in conformità a quanto previsto da questa legge.

2. La segnalazione certificata d’inizio attività specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell’attività, i periodi, i prezzi massimi e gli orari di apertura dell’esercizio agrituristico. I contenuti e la documentazione da allegare sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Art. 7 - Locali e strutture destinate all'attività agrituristica

1. Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati rurali già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Gli immobili indicati nel comma 1 devono essere collocati nel territorio del comune in cui ha sede l’impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione. I limiti previsti da questo comma non si applicano per l’esercizio dell’attività agrituristica in malghe.

3. Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14. Il comune può comunque concedere la deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di nuova realizzazione. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 1 del 1991, le aziende che esercitano attività agrituristica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8 - Norme igienico-sanitarie

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione nonché quelli definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti:

a) al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

b) al regolamento (CE) n. 852/2004;

c) al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

d) al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

 

Art. 9 - Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di:

a) mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall’articolo 4;

b) esercitare le attività agrituristiche conformemente a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d’inizio attività;

c) comunicare giornalmente l’arrivo delle persone alloggiate ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti;

e) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dalla Provincia per la qualificazione dell’offerta agrituristica;

f) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2, 3 e 4, o del rapporto di connessione disciplinato dall’articolo 4, oppure la cessazione dell’attività;

g) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata d’inizio attività e la lista dei prodotti, specificando quelli che non provengono né dall’azienda né dai produttori agricoli trentini, dei servizi offerti con l’indicazione dei relativi prezzi, dei periodi e degli orari di apertura al pubblico nonché, all’esterno, il marchio agrituristico provinciale.

 

Art. 10 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica nonché ai registri e alle altre scritture connesse dell'impresa agricola.

 

Art. 11 - Sanzioni

1. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.550 a 7.750 euro per chi esercita le attività agrituristiche in assenza della segnalazione certificata d’inizio attività prevista dall’articolo 6;

b) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi esercita le attività agrituristiche in difformità a quanto dichiarato nella segnalazione certificata d’inizio attività;

c) il pagamento di una somma da 520 a 3.100 euro per chi, in assenza della segnalazione certificata d’inizio attività, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni “agriturismo”, “esercizio agrituristico”, “operatore agrituristico”, “locale agrituristico” e “agritur”, nonché termini attributivi derivati;

d) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola l’articolo 2, comma 6, o l’articolo 5;

d-bis) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni;

e) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi viola l’articolo 9, comma 1, lettera a);

f) il pagamento di una somma da 78 a 390 euro per chi viola l’articolo 9, comma 1, lettere da c) a g).

2. Il comune competente, in aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, adotta motivati provvedimenti di sospensione dell’attività per almeno trenta giorni se riscontra che:

a) l’operatore ha commesso, nel medesimo anno, più violazioni previste dal comma 1, lettera b);

b) è venuto meno il requisito della connessione tra l’attività agricola e le attività agrituristiche.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività agrituristiche emette l’ordinanza-ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi di quest’articolo sono introitate nel bilancio del comune.

4. Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di questa legge. La deliberazione di aggiornamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 12 - Divieto di prosecuzione dell’attività

1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge provinciale sull’attività amministrativa se riscontra che:

a) si è realizzata una delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 4;

b) l’operatore ha intrapreso l’attività agrituristica senza aver presentato la segnalazione certificata d’inizio attività ai sensi dell’articolo 6;

c) l’attività agrituristica non è iniziata entro un anno dalla data di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività oppure non è esercitata per un periodo consecutivo superiore a un anno;

d) l’interessato non ha adeguato la sua attività ai sensi del comma 2.

2. In tutti gli altri casi il comune competente può fissare, se possibile, un termine non inferiore a trenta giorni entro cui l’interessato deve adeguare la sua attività e i suoi effetti alla normativa vigente.

3. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente i provvedimenti adottati ai sensi di quest’articolo.

 

Art. 13 - Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica

1. Al fine di qualificare e classificare l'offerta agrituristica trentina il regolamento di esecuzione di questo capo definisce il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole autorizzate ad esercitare l'attività agrituristica e il loro sistema di classificazione in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei servizi offerti. Si applica l’articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. L’uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica in conformità a questa legge.

 

Art. 14 - Disposizioni particolari per l’esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione

1. A seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l’esercizio dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo, se ha esercitato l’attività agrituristica per almeno un quinquennio, può presentare all’amministrazione competente domanda per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva nel rispetto delle relative norme di settore, previa acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma gli edifici destinati all'attività agrituristica, a seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio dell'attività agrituristica, sono vincolati all'uso agricolo ai sensi dell'articolo 112, comma 5, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Dalla redazione