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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 15/07/2013, n. 12-114/Leg.
D. Pres.P. Trento 15/07/2013, n. 12-114/Leg.
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- D. Pres. P. 30/09/2024, n. 18-24/Leg.
- D. Pres. P. 07/08/2023, n. 16-92/Leg.
- D. Pres. P. 21/08/2018, n. 12-87/Leg.
- L.P. 16/06/2017, n. 3
- D. Pres. P. 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
- L.P. 23/10/2014, n. 11
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Premessa |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Parametri di classificazione1. Le tabelle allegate a questo regolamento individuano i parametri di classificazione, in |
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Capo II - Capacità ricettiva complessiva e caratteristiche generali della struttura ricettiva |
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Art. 3 - Ricettività1. La capacità ricettiva complessiva della struttura ricettiva, anche ai fini dell’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge e da questo regolamento, è quella dichiarata dal titolare o dal gestore nella segnalazione certificata di inizio attività prevista all’articolo 14 della legge nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nei successivi commi. |
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Art. 4 - Caratteristiche dell’area adibita alla ricettività turistica all’aperto1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi sia con i veicoli. 2. La viabilità pedonale interna deve assicurare un a |
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Art. 5 - Pertinenze delle strutture ricettive1. La distanza tra la struttura ricettiva e le pertinenze di cui all’articolo 6 della le |
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Art. 6 - Ingresso principale e accessi alla struttura ricettiva1. L’accesso alla struttura ricettiva avviene mediante l’ingresso principale costantemente controllato da idonei sistemi di sorveglianza e sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli. 2. Gli ulteriori accessi della struttura ricettiva devono esse |
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Art. 7 - Installazioni igienico-sanitarie1. Le strutture ricettive devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti, secondo quanto disposto nelle tabelle allegate a questo regolamento pe |
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Art. 8 - Dotazioni generali della struttura ricettiva1. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato nelle unità abitative, nelle installazioni igienico – sanitarie e nei loc |
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Art. 9 - Piazzole1. L’area della struttura ricettiva destinata ad accogliere i turisti itineranti provvisti di tende o mezzi mobili di soggiorno deve essere allestita in piazzole che devono possedere le seguenti caratteristiche minime: a) essere individuate e numerate con apposito contrassegno, che dovrà essere visibile in tutti i periodi di apertura del campeggio e con qualunque condizione, mediante l'individuazione della so |
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Capo III - Allestimenti della struttura ricettiva |
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Art. 10 - Allestimenti della struttura ricettiva1. La struttura ricettiva può comprendere gli allestimenti di cui all’articolo 2, comma |
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Art. 11 - Unità abitative1. Le unità abitative, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge, sono i volumi della struttura ricettiva destinati all'alloggio dei turisti costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e realizzati in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune. Le unità abitative sono costituite da manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di più locali idonei ad ospitare un equipaggio. 2. Le unità abitative di cui al comma 1 sono: |
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Art. 11-bis - Case sugli alberi1. Nelle strutture ricettive all’aperto previste dall’articolo 3, comma 2, della legge la realizzazione delle case sugli alberi, come disciplinate dall’articolo 8 bis e dal suo regolamento di attua |
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Art. 12 - Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno1. Le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono rispettare i seguenti requisiti e caratteristiche: a) essere trainabili e asportabili dalle piazzole, mantenendo i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza; b) essere certificati dalla casa costruttrice e essere identificati con un numero di matricola o di serie; c) essere collocati su piazzola avente un fondo piano livellato naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilità del suolo; d) essere posizionati in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile e/o gli ulteriori allestimenti mobili di servizio e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici; e) essere realizzati su un unico livello senza la presenza di soppalchi, pian |
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Art. 13 - Strutture fisse di appoggio1. Le strutture fisse di appoggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge sono strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, la cui realizzazione deve |
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Art. 14 - Strutture accessorie1. Le strutture accessorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge, da accostare al mezzo mobile di soggiorno sono strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100x120x60. 2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chi |
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Capo IV - Caratteristiche dei servizi della struttura ricettiva |
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Art. 15 - Servizio di somministrazione di alimenti e bevande1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande compreso il servizio di prima colazione, ove previsto, deve essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, |
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Art. 16 - Servizi accessori1. I servizi accessori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge sono servizi di natura ludico/ricreativ |
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Art. 17 - Attività commerciali1. L’esercizio di attività commerciali può essere effettuato con le modalità di cui a |
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Art. 18 - Riduzione temporanea dell’offerta ricettiva1. In caso di circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volontà del titolare o del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell’offerta ricettiva, è possibile continuare l’attività, mantenendo il livello di classificazione posseduto, nei seguenti casi: a) indisponibilità di alcune unità abitative; b) indisponibilità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, com |
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Capo V - Disposizioni varie |
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Art. 20 - Contratti1. Per i fini di cui agli articoli 4, comma 8 e 5, comma 2, della legge, le piazzole, le s |
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Art. 21 - Segno distintivo1. All'insegna prevista dall'articolo 19, comma 1, della legge, è accostato un segno dist |
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Art. 23 - Ospitalità occasionale e gratuita1. La deroga al divieto di campeggio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) della le |
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Art. 25 - Alloggio del gestore1. All'interno dell'area adibita a campeggio ed a campeggio villaggio è consentita la realizzazione dell'alloggio del gestore e di |
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Art. 26 - Accesso di animali1. Il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall’articolo 16, comma 2, |
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Capo VI - Turismo itinerante |
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Art. 27 - Aree di sosta attrezzate per autocaravan1. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan previste dall'articolo 8, comma 3, della legge devono essere dotate di: a) impianto igienico-sanitario atto allo scarico delle acque reflue nere e grigie; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) dispositivi per l’allacci |
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Art. 28 - Aree di servizio per autocaravan1. Le aree di servizio per autocaravan denominate camper service, nelle quali è consentit |
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Capo VII - Sanzioni e disposizioni transitorie |
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Art. 29 - Sanzioni1. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di uno dei parametri minimi per la classificazione della struttura ad una stella, l’autorità competente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffida l |
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Art. 30 - Disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 1. 2. In attuazione dell’articolo 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l’adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previs |
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Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze esistenti1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 1. 2. In attuazione dell’articolo 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l’adeguamento |
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Art. 32 - Ulteriori disposizioni transitorie1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge, le disposizioni della legge medesima si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento. 2. L’articolo 9, comma 3, della legge si applica dalla data di approvazione del nuovo piano regolatore generale o della prima variante al medesimo, laddove lo strumento urbanistico già non definisca i criteri ed i parametri previsti |
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Tabella A - Tipologia campeggio |
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Tabella B - Tipologia campeggio villaggio |
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Tabella C - Tipologia campeggio parco per vacanze |
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