N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23/10/2014, n. 11, così recitava:

Art. 22 - Comunicazione dei prezzi massimi e pubblicità

1. La comunicazione dei prezzi massimi deve essere effettuata alla comunità in via telematica mediante apposito modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, successivamente esposto ai sensi dell’articolo 19 della legge, riportante:

a) la denominazione della struttura ricettiva, il livello di classificazione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede la struttura e l'eventuale località turistica;

b) la capacità ricettiva complessiva, la densità ricettiva massima, il numero delle piazzole, delle unità abitative, delle strutture fisse di appoggio nonché degli allestimenti mobili;

c) il prezzo massimo giornaliero per persona, per tipologia di unità abitativa applicato per il trattamento di solo pernottamento o di pernottamento e di prima colazione ed il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unità abitativa;

d) il prezzo massimo giornaliero per le strutture fisse di appoggio e per gli allestimenti mobili;

e) il prezzo massimo giornaliero per ciascun pasto a lista fissa per il campeggio villaggio;

f) il prezzo massimo giornaliero per ciascun servizio accessorio aggiuntivo a pagamento che il titolare o il gestore della struttura ricettiva definisce individualmente.

2. I prezzi massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi a seguito dell'attribuzione di un livello di classificazione diverso rispetto a quello precedentemente posseduto, della variazione di tipologia della struttura ricettiva, ovvero di subingresso nella gestione della struttura ricettiva.

3. La pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche della struttura ricettiva è effettuata mediante i canali di informazione a disposizione del titolare o del gestore e deve corrispondere a quanto dichiarato nella dichiarazione di autoclassificazione di cui all’articolo 12, comma 2, della legge.”

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