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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 13/10/2017, n. 17
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- L.P. 11/07/2018, n. 10
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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. Le norme della presente legge costituiscono recepimento e attuazione: a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani |
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Art. 2 - Comitato ambientale1. Il Comitato ambientale è un organo tecnico consultivo della Giunta provinciale per la valutazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e dei progetti da sottoporre a VIA ed è organo decisorio per i ricorsi nei casi previsti dalla normativa provinciale. Restano salve le competenze comunque previste nella legislazione provinciale. 2. Il Comitato ambientale è composto da: |
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Art. 3 - Gruppo di lavoro in materia ambientale1. Il Gruppo di lavoro in materia ambientale (Gruppo di lavoro) si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione per la VAS e la |
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Art. 4 - Conferenza di servizi in materia ambientale1. La Conferenza di servizi in materia ambientale (Conferenza di servizi) esprime pareri e rilascia autorizzazioni ambientali nelle seguenti materie: a) tutela delle acque; |
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Art. 5 - Norme comuni ai procedimenti di valutazione ambientale1. L’Autorità responsabile dell’istruttoria della valutazione ambientale stabilisce i formati delle richieste di valutazione e della documentazione e le modalità di presentazione. |
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TITOLO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) |
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Art. 6 - Ambito di applicazione1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente titolo tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell’aria ambiente, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per |
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Art. 7 - Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi di competenza della Provincia1. Per i piani e programmi di competenza della Provincia l'Autorità procedente o il proponente redige un rapporto ambientale preliminare e lo trasmette all’Agenzia; tale rapporto comprende una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari |
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Art. 8 - Pubblicità della decisione sull’assoggettabilità a VAS di competenza della Provincia1. Il risultato della verifica di assoggettabilità, dei piani o programmi di compet |
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Art. 9 - Fase preliminare della VAS per piani o programmi di competenza della Provincia1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale dei piani o programmi di competenza della Provincia, l’Autorità procedente o il proponente trasmette all’Agenzia un rapporto preliminare contenente: |
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Art. 10 - Rapporto ambientale1. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative da adottare |
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Art. 11 - Consultazioni e valutazioni per piani o programmi di competenza della Provincia1. Per piani o programmi di competenza della Provincia l’Autorità procedente o il proponente invia all’Agenzia la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in lingua italiana e tedesca. 2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l’Autorità procedente o il proponente e l’Agenzia curano la pubblicazione sul proprio sito web d |
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Art. 12 - Adeguamento del piano o programma1. L’Autorità competente per l'adozione o l’approvazione del piano o programma |
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Art. 13 - Informazioni circa la decisione1. L’Autorità competente per l'adozione o l’approvazione del piano o programma pubblica sul proprio sito web: |
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Art. 14 - Monitoraggio1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di s |
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TITOLO III - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROGETTI (VIA) |
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Art. 15 - Ambito di applicazione1. Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi s |
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Art. 16 - Verifica di assoggettabilità a VIA1. Il proponente trasmette all'Agenzia lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni di cui allegato IV-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. N4 2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'Agenzia, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. L'Agenzia comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della documentazione alle autorità con competenza ambientale nelle materie di cui all'articolo 4 e ai Comuni sul cui ter |
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Art. 17 - Studio di impatto ambientale1. Lo studio di impatto ambientale va allegato al progetto e deve contenere le informazioni di cui all'allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il proponente deve fornire: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue caratteristiche e dimensioni; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente |
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Art. 18 - Avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale1. Il proponente presenta all'Agenzia la domanda di VIA comprensiva dei seguenti allegati: il progetto, lo studio di impatto ambientale, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto, l'avviso al pubblico con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la sintesi non tecnica. Il proponente allega altresì la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso. 2. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza l'Agenzia comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e gli ent |
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Art. 19 - Valutazione degli impatti ambientali1. Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza della documentazione nonch |
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Art. 20 - Provvedimento autorizzatorio unico provinciale1. Il provvedimento autorizzatorio unico provinciale è assunto nella seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. In questa seduta il Comitato ambientale è rappresentato dal suo/dalla sua Presidente o da un suo delegato/una sua delegat |
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Art. 22 - Monitoraggio1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna i |
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Art. 23 - Progetti esecutivi e varianti1. Qualora la decisione sulla VIA prescriva la presentazione del progetto esecutivo, il Comitato ambientale, entro il termine di 60 giorni dalla relativa presentazione, verifica con parere motivato la confor |
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Art. 24 - Progetti di competenza statale1. Per i progetti di competenza statale soggetti a VIA, per la cui esecuzione sia ri |
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Art. 25 - Collaudo tecnico ambientale1. Una volta terminata l’opera e almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il proponente deve presentare all’Agenzia una |
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TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE |
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Art. 26 - Ambito di applicazione1. Secondo le disposizioni del presente titolo sono soggette ad autorizzazione integ |
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Art. 27 - Domanda di autorizzazione integrata ambientale1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni o della modifica sostanziale del |
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Art. 28 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale va presentata all'Agenzia. 2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’Agenzia comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata. 3. Qualora la domanda risulti incompleta, l’Agenzia richiede apposite integrazioni, indicando un termine non superiore a 90 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Se il proponent |
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Art. 29 - Migliori tecniche disponibili (BAT) e norme di qualità ambientale1. I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori t |
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Art. 30 - Accesso all’informazione1. L’AIA e qualsiasi suo successivo aggiornamento e rinnovo sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia. 2. Presso l’Agenzia sono inoltre rese disponibili: |
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Art. 31 - Collaudo tecnico ambientale1. Il gestore, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’installazione, ne dà comu |
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Art. 32 - Procedura di approvazione congiunta di progetti soggetti a VIA relativi ad installazioni soggette ad AIA1. Nel caso di progetti soggetti a VIA relativi a installazioni soggette ad AIA si applica la procedura di VIA di cui agli articoli da 17 a 22, integrandola con le disposizioni previste dal presente articolo. |
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Art. 33 - Controllo delle emissioni delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale1. L'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misur |
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Art. 34 - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale1. Dalla data di messa in esercizio dell’installazione, il gestore trasmette all'A |
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Art. 35 - Piano provinciale d'ispezione ambientale1. La Giunta provinciale approva e aggiorna periodicamente un piano provinciale d'is |
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Art. 36 - Ispezioni delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale1. In sede di ispezioni periodiche delle installazioni soggette ad AIA, l’Agenzia accerta, secondo quanto previsto nell’autorizzazione e nel programma d’ispezione di cui all’articolo 35, comma 2, quanto segue: a) il rispetto delle condizioni poste dall'AIA; |
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Art. 37 - Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale1. L'Agenzia riesamina periodicamente l'AIA nei casi previsti dalla direttiva 2010/75/CE, confermando o aggiornando le rela |
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Art. 38 - Modifica delle installazioni o variazione del gestore1. Il gestore comunica all'Agenzia le progettate modifiche all'impianto. Ove lo ritenga necessario, l'Agenzia aggiorna l'AIA o le relative condizioni in conformità con la determinazione della Conferenza di servizi. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere alla real |
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Art. 39 - Incidenti o eventi imprevisti1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno am |
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Art. 40 - Disposizioni relative al registro europeo delle emissioni1. In provincia di Bolzano l’Agenzia è l’Autorità competente ad ottemperare ag |
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TITOLO V - PROCEDURA CUMULATIVA |
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Art. 41 - Ambito di applicazione1. Per i progetti esentati dalle procedure di VIA e di AIA, ma soggetti a più di du |
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Art. 42 - Procedura di approvazione cumulativa1. La struttura competente trasmette all’Agenzia i progetti di cui all’articolo 41, corredandoli degli allegati previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle approvazioni, delle autorizzazioni o dei pareri di cui all’articolo 41. Ove il progetto sia soggetto a permesso a costruire, esso va inoltrato dai Comuni corredato del parere della commissione edilizia. |
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TITOLO VI - RICORSI E VIGILANZA |
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Art. 43 - Ricorsi1. Avverso le decisioni adottate dalla Conferenza di servizi ai sensi degli articoli |
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Art. 44 - Vigilanza1. La vigilanza sulla corretta esecuzione e sull’esercizio di tutte le opere e le installazioni approvate o autorizzate ai sensi della presente normativa spetta anche alle Ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni imposte per le opere soggette alla VIA, l'Agenzia procede, a seconda della gravità delle infrazioni, come segue: |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 45 - Disposizione transitoria1. La scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell’ |
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Art. 46 - Modifiche di norme1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti.". |
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Art. 48 - Disposizione finanziaria1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l’esercizio finanziar |
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ALLEGATO A - Progetti soggetti a VIA di competenza della Provincia autonoma di Bolzano (Articolo 15, comma 2)1. Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente. 2. Viene comunque effettuata una valutazione di impatto ambientale per: a) i progetti di cui all’allegato III alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che non risultano ricompresi anche nell'allegato II alla Parte seconda dello stesso decreto; b) i progetti di cui all'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla |
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