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L. P. Bolzano 22/12/2022, n. 15

Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".
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Art. 1 - Modifiche concernenti i contributi ai comuni

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Qualora l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante contratto di compravendita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità del prezzo di acquisto."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

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Art. 2 - Modifiche concernenti l'assegnazione di terreno agevolato

1. Il comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

"1. Decorso il termine per l'edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all'esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta durante la precedente procedura di esproprio, tenuto conto dello stato delle aree. Se più favorevole alla pubblica amministrazione, può essere corrisposto un corrispettivo pari all'ammontare dell'indennità di esproprio dovuta nella stessa zona per l'acquisizione di aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, rivalutata secondo l'indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riferimento al periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di esproprio per le aree riservate all'edilizia agevolata e la data di determinazione della nuova indennità di esproprio."

2. Il comma 2 dell'articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

"2. Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere interamente destinate all'edilizia abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizione delle aree avviene ai sensi dell'articolo 87."

3. Il comma 4 dell'

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Art. 3 - Modifiche concernenti il vincolo sociale

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio."

2. Il comma 3 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

"3. Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"4-bis. I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

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Art. 4 - Introduzione di misure di sostegno alla locazione di abitazioni

1. Dopo la lettera S) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

"T) La concessione di contributi per l'istituzione e la gestione di fondi di garanzia ai sensi dell'articolo 131-ter."

2. Dopo l'art. 131

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Art. 5 - Adeguamenti tecnici

1. Nella rubrica dell'articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: "esecuzione della divisione materiale alle aree nelle zone di espansione" sono sostituite dalle parole: "suddivisione delle aree nelle zone miste".

2. Nel comma 1 dell'articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: "aree che formano la zona di espansione" sono sostituite dalle parole: "aree nelle zone miste".

3. Nel comma 3 dell'articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: "intavolati" è sostituita dalle parole: "iscritti nel libro fondiario".

4. Nel comma 1 dell'articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "della zona di espansione" sono sostituite dalle parole: "della zona mista" e le parole: "66, comma 5, della legge urbanistica provinciale" sono sostituite dalle parole: "74, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, ".

5. Nel comma 3 dell'articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: "programma pluriennale di attuazione" sono sostituite dalle parole: "piano comunale per il territorio e il paesaggio".

6. Nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: "quarta" è sostituita dalla parola: "quinta".

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Art. 6 - Ulteriori modifiche

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Nel caso di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera R), e dell'articolo 78-ter o della Delib.G.P. 10 giugno 2014, n. 691, il sussidio di emergenza consiste nella concessione di un massimo di ulteriori cinque anni per il rimborso delle rate, se si presume che con questo sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la proprietà dell'alloggio."

2. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: "abitazione" è sostituita dalle parole: "abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41", e nell'ultimo periodo le parole: "110 m²" sono sostituite dalle parole: "quella di un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41".

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"13. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare indicati all'articolo 7-ter, comma 1, lettere da a) a f), del D.P.G.P. 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un'invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda

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Art. 7 - Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, "Edilizia residenziale pubblica e sociale" e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: "dalla Giunta provinciale" sono soppresse.

2. Nel testo italiano del comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: "distretti sanitari" sono sostituite dalle parole: "comprensori sanitari".

3. L'alinea del comma 1 dell'

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Art. 8 - Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4 e 6, quantificati complessivamente in 0,00 euro per l'anno 2022, in 3.965.000,00 euro pe

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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