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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 19/07/2013, n. 10
L. P. Bolzano 19/07/2013, n. 10
L. P. Bolzano 19/07/2013, n. 10
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Art. 1 - Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “3-bis. La Giunta provinciale definisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo dell’area annualmente edificabile. Il raggiungimento dell’obiettivo è verificato annualmente ed è pubblicato in una relazione.” 2. L’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 2 (Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio) - 1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di comp |
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Art. 3 - Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 14-bis (Piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale) - 1. Su iniziativa dei comuni interessati possono essere elaborati piani strategici volti a definire lo sviluppo di un comune ovvero di un ambito intercomunale omogeneo al fine di coordinare le politiche territoriali, paesaggistiche e infrastrutturali di comuni che intendono perseguire comuni linee di sviluppo a medio e lungo termine. L’elaborazione di questi piani avviene in un processo di copianificazione, garantendo la partecipazione di popolazione, enti e associazioni locali. Per l'approvazione si applica la procedura prevista per il piano urbanistico comunale, ad eccezione della notifica ai proprietari nonché della richiesta del parere dell’autorità militare di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 19. Ogni comune delibera per quanto di propria competenza. Per le varianti si applica la procedura prevista per l’approvazione, compresa la partecipazione di tutti i comuni interessati. 2. Le rielaborazioni o le varianti dei piani urbanistici comunali dei territori coinvolti devono rispettare gli obiettivi del piano strategico. Il piano strategico non produce effetti vincolanti per i proprietari dei terreni.” 2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale, se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.” 3. L’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 19 (Procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale) - 1. Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate. 2. La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40-bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. Contestualmente all’atto della pubblicazione il sindaco trasmette tutti i documenti menzionati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste. 3. Il sindaco deve comunicare la nuova destinazione d’uso ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari isc |
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Art. 4 - Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. La rubrica del capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “Zone residenziali”. 2. L’articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 35 (Zone residenziali) - 1. Nei piani urbanistici le zone destinate all’edilizia residenziale sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale risultante dalle previsioni dello sviluppo decennale della popolazione residente, in considerazione delle direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e degli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico del comune. Tutte le misure di pianificazione perseguono gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di dare la priorità all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Le zone sono da perimetrare in forma omogenea, compatta e chiusa ed i parametri urbanistici da fissare nel piano urbanistico comunale sono da determinare in rapporto al circostante contesto urbanistico. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi per metro quadrato ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona. La cubatura ammissibile nella zona è determinata includendo gli edifici esistenti a prescindere dalla data della loro realizzazione. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, in base all’indice di densità edilizia vigente al momento del rilascio della nuova concessione edilizia, a prescindere dal frazionamento del lotto originario o dell’alienazione di parti dello stesso. 2. Qualora la densità edilizia superi i 3,50 metri cubi per metro quadrato deve essere redatto un piano di attuazione o di recupero.” 3. L'articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 36 (Zone residenziali di espansione) - 1. Sono considerate zone residenziali di espansione le zone che vengono destinate a scopo residenziale, ma che non vengono individuate come zone residenziali di completamento oppure zone di recupero o zone di r |
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Art. 5 - Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) - 1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte i enti senza scopo di lucro. Inoltre possono essere realizzate strutture di interesse pubblico. Attività che comportano forti emissioni sono ammissibili solo in zone appositamente individuate. 2. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, ad eccezione di piccoli ampliamenti oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. 3. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile e al massimo il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti.” 2. L’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 44-bis |
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Art. 6 - Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. L’articolo 55-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 55-bis (Individuazione delle zone di riqualificazione urbanistica) - 1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le zone di verde agricolo. Possono motivatamente derogare dalla localizzazione ed estensione sopra indicata solo se previste nel Piano Strategico di cui all'articolo 14-bis. 2. Per queste aree deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e gli interventi di riqualificazione urbana possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane, dei siti e dei centri, negli ambiti di riqualificazione con le seguenti finalità: a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse; b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva; c) mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni prevalenti; d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive; e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano. 3. Sono in ogni caso esclusi: a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria; b) gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica ai sensi del Codice dei beni culturali. 4. Nell'individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti: a) la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona |
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Art. 7 - Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Alla fine del comma 4-bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo commisurato al costo di costruzione non è dovuto per il cambio della destinazione d'uso, se per la parte dell’edificio interessata dal cambio tale contributo è già stato versato per la medesima destinazione d’uso.” 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-bis: “1-bis. Il parere della commissione edilizia comunale di cui al comma 1 è richiesto per i seguenti interventi: a) nuova costruzione di edifici; b) demolizione con ricostruzione di edifici; c) ampliamento di edifici esistenti fuori terra; d) qualora sia prevista un’autorizzazione paesaggistica, tranne che per gli interventi non sostanziali di cui all’articolo 8, comma 1-bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche; e) qualora il parere sia previsto da altri leggi o regolamenti di esecuzione provinciali.” |
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Art. 8 - Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Dopo l’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 84-bis (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nei casi di denuncia di inizio attività o autorizzazione) - 1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività od autorizzazione che risultano eseguiti in assenza o in difformità da essa, il sindaco provvede secondo le disposizioni di cui al pres |
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Art. 9 - Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “9. Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammodernamento o l’ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso siano situati in quest’ultimo comune, l’azienda coltivi gli stessi da almeno dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda e la distanza tra l'ubicazione vecchia e quella nuova venga considerata congrua.” |
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Art. 10 - Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite: “f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste, scelto da una terna di nominativi, proposta dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale; un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale.” |
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Art. 11 - Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”1. L’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio) - 1. La Giunta provinciale nomina per la durata della legislatura le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura: a) Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche; b) Commissione per la tutela del paesaggio, composta da: 1) un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente; 2) un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale vicepresidente; 3) un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste; 4) un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura; 5) un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali; |
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Art. 12 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”1. La rubrica del titolo II è così sostituita: “Norme particolari per terreni e fondi”. 2. L’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 5 (Trasformazione di bosco) - 1 |
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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”1. L’articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 35-quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi) - 1. Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e assicurare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, può incentivare l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree per insediamenti produttivi da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse. |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”1. Il comma 3 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati.” 2. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito: “3. Il decreto viene intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del ric |
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Art. 17 - Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, "Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni"1. La rubrica dell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: "Approvazioni e autorizzazioni". |
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Art. 18 - Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”1. Dopo l’articolo 2 |
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Art. 23 - Norme transitorie1. Le procedure per l’approvazione o la modifica del piano urbanistico comunale o del piano di attuazione o di recupero o del Piano paesaggistico, che al momento della pubblicazione della presente legge sono già avviate con la prima delibera di adozione, sono concluse secondo le disposizioni previgenti. Per tali procedure le funzioni spettanti alla Commissione urbanistica provinciale e alla Prima Commissione per la tutela del paesaggio a partire dall’entrata in vigore di questa legge sono esercitate dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e dalla commissione prevista da questa legge per la trasformazione della destinazione da bosco in verde agricolo, prato o pascolo alberato o verde alpino in un’altra delle citate destinazioni. 2. Le domande di cui al comma 13-bis dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, presentate prima dell’entrata in vigore della |
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Art. 24 - Abrogazione di norme1. Sono abrogati: a) gli articoli 14, co |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 25-bis - Disposizione finanziaria1. Alla coper |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. L’articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, l’articolo 6, l’articolo 8, l’articolo 13, commi 2 e 3, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l’articolo 25 entrano in vigore giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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