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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 13/09/1999, n. 20
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- L.R. 16/04/2003, n. 4
- L.R. 02/08/2002, n. 7
- L.R. 03/05/2001, n. 6
- Sent. Corte Cost. 13/03/2001, n. 55
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Art. 1 - Norma programmatica1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della |
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TITOLO I - Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari |
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Art. 2 - Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro. N21 2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine: |
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Art. 3 - Sostegno agli orfani1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure: a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue; |
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Art. 4 - Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni. |
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Art. 5 - Benefìci in favore dei familiari di Michele Abbate1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefìci di cui agli articoli 2, 3 e 4. |
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Art. 5-bis1. A titolo di solida |
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Art. 6 - Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subìto l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è auto |
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Art. 7 - Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa1. Le procedure amministrative derivanti dall'applicazione della presente legg |
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Art. 8 - Divieto di cumulo dei benefici1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da |
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Art. 9 - Fondo per le costituzioni di parte civile1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo. 2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare: a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari e comunque nei limiti della tariffa penale, per |
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Art. 10 - Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto1. La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità, 2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che: |
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TITOLO II - Misure di solidarietà in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura |
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Art. 11 - Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi. 2. Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento: a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza; |
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Art. 12 - Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente a |
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Art. 13 - Interventi in favore delle vittime dell'usura1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione. 2. Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la |
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TITOLO III - Misure a sostegno delle scuole e di istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura, nonché nella affermazione della legalità |
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Art. 14 - Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea. 2. I contributi sono erogati anche per |
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Art. 15 - Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti1. Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di infor |
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Art. 16 - Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività. Abrogazione di norme |
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Art. 17 - Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute e che si siano costituite parte civile, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subìto richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usu |
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Art. 18 - Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro"1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni. |
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Art. 19 - Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale co |
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TITOLO IV - Disposizioni finali, transitorie ed abrogative |
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Art. 20 - Estensione dei benefìci nel tempo1. N13 I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati. N12 1-bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la commis |
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Art. 21 - Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. N16 1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di present |
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Art. 22 - Comitato regionale per la sicurezza1. È istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello St |
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Art. 23 - Abrogazione di norme1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi: - legge regionale 4 giugno 1980, n. 51; - legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140; - art |
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Art. 241. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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Allegato - Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966
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