N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 16/04/2003, n. 4, così recitava:

“Art. 16 - Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività. Abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione l'albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia ed operanti esclusivamente nel territorio della stessa, impegnati nella lotta alla mafia o nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso.

2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritti mediante decreto del Presidente della Regione tutte le associazioni, le fondazioni ed i centri studi che, in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento, ne facciano richiesta.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e sentita la Commissione di vigilanza ed inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, emana il regolamento di cui al comma 2 che contiene anche i criteri e le modalità di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge.

4. Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge le associazioni, i centri e le fondazioni presentano alla Presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di attività e il piano finanziario per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo rendiconto finanziario.

5. Su presentazione del programma di attività viene corrisposta a titolo di anticipazione una somma pari al 60 per cento del contributo assegnato.

6. Nel caso di mancato impiego della somma anticipata, la parte residua viene riversata in entrata del bilancio della Regione.

7. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto finanziario o di mancata restituzione delle somme non utilizzate, il soggetto viene escluso dai benefìci previsti dalla presente legge.

8. A decorrere dall'anno 2000 sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; articolo 10 legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19; articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19; articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

9. Per l'erogazione dei contributi da parte del Presidente della Regione per ciascuno degli anni 2000-2001 è autorizzata la spesa di lire 1.545 milioni cui si provvede con la disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri autorizzati dalle norme abrogate per effetto del comma 8.

10. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”

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