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L. R. Sicilia 09/08/1988, n. 14

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n.98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali".
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Art. 1 - Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione

1. L'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - È istituito presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione "Consiglio regionale", presieduto dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e

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Art. 2 - Compiti del Consiglio regionale
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Art. 3 - Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

1. L'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

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18676 10535089
Art. 4 - Istituzione di parchi regionali e riserve naturali

1. L'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - In attuazione del piano regionale di cui all'art. 5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale.

I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'art. 5.

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Art. 5 - Tabellazioni

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

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18676 10535091
Art. 6 - Tipologia dei territori sottoposti a tutela

1. L'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

a) parco naturale, per la conservazione di

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18676 10535092
Art. 7 - Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali

1. L'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

a)

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18676 10535093
Art. 8 - Costituzione dell'Ente parco. Deliberazioni e controlli, patrimonio

1. L'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente l'ente adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'ente stesso.

Tutte le deliberazioni del consiglio del parco e del comitato esecutivo sono soggette al controllo di legittimità; quelle di cui al sesto comma sono soggette anche all'esame di merito.

Le deliberazioni, con esclusione di quelle soggette anche all'esame di merito, sono comunicate all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente; le stesse diventano esecutive ove non intervenga richiesta di chiarimenti entro quindici giorni dalla ricezione delle mede

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Art. 9 - Organi dell'Ente parco

N1

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis - Sono organi dell'ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Il presidente è nominato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per

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18676 10535095
Art. 10 - Regolamento del parco

1. L'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano,

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Art. 11 - Comitato tecnico - scientifico

1. L'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e

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Art. 12 - Personale dell'Ente parco
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Art. 13 - Compiti del consiglio del parco

1. L'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'ente:

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Art. 14 - Compiti del comitato esecutivo

1. L'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - Il comitato esecutivo del parco:

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Art. 15 - Compiti del comitato tecnico-scientifico

1. L'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su ogni richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

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Art. 16 - Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali

1. L'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora

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Art. 17 - Piano territoriale

1. L'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

Il piano territor

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Art. 18 - Procedure per l'approvazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale del parco è adottato dal consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

2. Dopo la sua adozione il piano è depositato, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione del consiglio del parco, presso la sede dell'Ente e presso le segreterie comunali dei comuni interessati a libera visione del pubblico per venti giorni consecutivi.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubbli

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Art. 19 - Programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco

1. L'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività

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Art. 20 - Norme per la gestione delle riserve naturali

1. L'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

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Art. 21 - Comunità del parco

1. Presso ogni ente parco, su iniziativa del suo presidente, e previa delibera del comitato esecutivo, viene promossa la costituzione di una comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizza

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Art. 22 - Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi

1. L'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva, mediante richiesta di vendita.

La medesima facoltà possono esercitare gli enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre-parco.

Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dall'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2.

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Art. 23 - Norme di salvaguardia delle riserve

1. L'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito con il seguente:

"Art. 22. - Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci.

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 6, terzo comma.

Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei

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Art. 24 - Norme di salvaguardia del parco

1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C, quest'ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

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Art. 25 - Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe
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Art. 26 - Sanzioni amministrative

N3

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Art. 27 - Programmi di intervento

1. L'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'ente parco adotta programmi di intervento.

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Art. 28 - Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-bis. - Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico-scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'art. 31-bis, la tutela ed il recup

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Art. 29 - Tecniche agricole e colturali tradizionali

1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-ter. - Il consiglio dell'ente parco, o l'ente gestore della riserva, cura, d' intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo-biologiche e colturali

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Art. 30 - Patrimonio faunistico domestico

1. Dopo l'art. 24-ter della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 2

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Art. 31 - Procedura per i programmi di intervento
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Art. 32 - Priorità di finanziamenti

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. - Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, ent

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Art. 33 - Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco

1. L'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

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Art. 34 - Gestione dell'Ente parco

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis. - La gestione dell'ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto

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Art. 35 - Pubblicità degli atti

1. L'art. 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

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Art. 36 - Modifica all'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98
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Art. 37 - Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

"Art. 31-bis. - Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato "Consiglio provinciale scientifico".

Esso è composto:

a) dal presidente dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero dall'assessore provinciale competente in materia;

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Art. 38 - Contributi ai comuni per l'acquisto dei terreni
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Art. 39 - Esercizio della vigilanza
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Art. 40 - Norme concernenti il personale di vigilanza

1. L'art. 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

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Art. 41 - Reclutamento del personale per la gestione delle riserve

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

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Art. 42 - Personale tecnico

1. Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

"La tabella annessa alla citata

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Art. 43 - Interventi sostitutivi

1. Qualora gli organi competenti non abbiano espresso i pareri previsti dalla presente legge entro i limiti indicati dai rispettivi articoli e, ove non

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Art. 44 - Protezione del patrimonio naturale. Interventi divulgativi

1. Al fine di una più ampia conoscenza dei valori naturalistici presenti nel territorio della Regione, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del consiglio regionale, è autorizzato:

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Art. 45 - Norme interpretative

1. L'indicazione del nome del comune posto a fianco di ciascuna delle riserve istituite ai sensi dell'art. 31 de

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Art. 46 - Testo coordinato

1. Il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

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Art. 47 - Ulteriori disposizioni per il personale tecnico

1. In attesa che le province regionali provvedano ad integrare le proprie dotaizoni organiche delle qualifiche professionali correlate ai compiti di tutela dell'ambiente, il personale tecnico assunto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno quattro anni, alla data del 31 dicembre 1986, è immesso a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legg

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18676 10535133
Art. 48 - Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 4, 8 e 20 connesse all'avviamento, all'impianto e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, sono rispettivamente autorizzate, per l'anno finanziario 1988, le spese di lire 600 milioni, 5.000 milioni e 500 milioni.

2. Per gli anni suc

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Art. 49

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Tabella A

 

Attribuzioni delle qualifiche del personale tecnico-professionale

Dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva:

a) è responsabile della conservazione della riserva ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della stessa in conformità alle disposizioni di legge e al regolamento;

b) assicura l'attuazione delle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, nonché di quelle indicate dal consiglio provinciale scientifico;

c) coordina le attività di fruizione della riserva, anche se affidate a cooperative;

d) propone all'ente gestore le attività di studi, ricerche, consulenze e di programmazione necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;

e) predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti nella gestione della riserva e la richiesta per il successivo fabbisogno.

Il dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva deve possedere la laurea in scienze naturali o biologiche o agrarie o forestali.

 

Attribuzioni

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Tabella B

 

Parco dell'Etna

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 14/2006.

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