Articolo abrogato dall'art. 23, comma 10, della L.R. 06/05/1981, n. 98, così recitava:

"Art. 26 - Sanzioni amministrative

L'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia contenute nel decreto istitutivo del parco o nel piano territoriale, ne dà immediata comunicazione al sindaco competente per territorio ed al presidente dell'ente parco.

Decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della violazione senza che il sindaco del comune interessato abbia adottato i conseguenti provvedimenti, i poteri allo stesso attribuiti dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, per i casi di violazione urbanistico-edilizia, sono esercitati dal presidente dell'ente parco.

Per la violazione dei divieti stabiliti nei decreti istitutivi del parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa.

La sanzione predetta si cumula a quelle eventualmente previste dalle discipline di settore.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco.

Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

Alle irrogazioni delle sanzioni, per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco, provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza; per le violazioni commesse nell'ambito di territori destinati a riserva provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta dell'ente gestore della riserva.

Per le violazioni nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo biennale e per quelle inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve provvede l'assessore per il territorio e l'ambiente, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate a norma del presente articolo sono acquisite all'erario regionale”."

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