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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 06/05/1981, n. 98
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- L.R. 14/11/2008, n. 12
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- L.R. 27/04/1999, n. 10
- L.R. 18/08/1996, n. 34
- L.R. 06/04/1996, n. 16
- L.R. 03/10/1995, n. 71
- L.R. 09/08/1988, n. 14
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità.Nell’attesa dell’emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell’approvazione del piano urbanistico regionale, nonché dell� |
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Art. 2 - Nozioni di parco e riserva naturale.Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale. |
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Art. 3 - Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione.È istituito presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l’espressione Consiglio regionale, presieduto dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l’ambiente, e composto: a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l’ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l’educazione permanente dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; |
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Art. 4 - Compiti del consiglio regionale.Sono compiti del consiglio regionale: a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale; b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all’art. 18; |
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Art. 5 - Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. |
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Art. 6 - Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali.1. In attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 5 si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve naturali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Al procedimento di istituzione del parco e/o della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane interessati nonché i portatori di interesse qualificato. La partecipazione degli enti locali, liberi C |
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Art. 6-bis |
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Art. 7 - Tipologia dei territori sottoposti a tutela.In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti: a) parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente |
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TITOLO II - Disposizioni particolari sui parchi regionali |
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Art. 8 - Norme sull’articolazione zonale dei parchi regionali.Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso: |
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Art. 9 - Norme sulla gestione dei parchi regionali.In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, l’Ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Entro novanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma precedente l’Ente adotta il proprio statuto contenente le norme per l’amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell’Ente stesso. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti: a) lo statuto dell’Ente; b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all’articolo 24; c) l’acquisizione e l’alienazione dei beni immobili; d) l’organizzaz |
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Art. 9-bisSono organi dell’Ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, ed è scelto tra persone che siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell’ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati. |
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Art. 10 - Regolamento del parco.Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all’articolo 18, adotta il regolamento dell’Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all’interno del parco e in particolare: |
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Art. 11 - Comitato tecnico-scientifico.Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e composto da: |
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Art. 11-bis. - Comitato tecnico scientifico dei Parchi1. L'Ente Parco si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da: a) uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un pianific |
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Art. 12 - Funzioni e compiti del direttore del parco regionaleLa direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento del |
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Art. 13 - Norme sul personale dell’ente parco. |
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Art. 14 - Compiti del consiglio del parco. |
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Art. 15 - Compiti del comitato esecutivo dell’ente parco. |
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Art. 16 - Compiti del comitato tecnico-scientifico.Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco. Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all’articolo 10 ed in particolare sulle materie riguardanti: |
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Art. 17 - Divieti di attività nei parchi regionali.Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna. |
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Art. 18 - Piano di coordinamento del parco regionale.Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell’organo, procede all’affidamento dell’incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove. |
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Art. 19 - Programma pluriennale economico-sociale dell’ente parco.Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l’Ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco. |
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TITOLO III - Norme sulle riserve naturali |
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Art. 20 - Norme per la gestione delle riserve naturali. |
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TITOLO IV - Disposizioni comuni ai parchi e alle riserve naturali |
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Art. 21 - Norme per l’acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei parchi e nelle riserve.Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva, mediante richiesta di vendita. La medesima facoltà possono esercitare gli Enti parco per l’acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e pre-parco. Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l’acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell’Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali. |
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Art. 21-bis - Servizi per il pubblico nelle riserve1. Nelle riserve possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati: a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo; b) serviz |
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Art. 21-ter. - Servizi per il pubblico nei parchi1. Nei parchi possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati: a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo; |
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Art. 22 - Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all’interno dei parchi e delle riserve.Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci. Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 6, terzo comma. Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni sin |
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Art. 22-bis |
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Art. 23 - Sospensione dei lavori e sanzioni amministrative.1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all’interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all’allegata tabella 1. 2. In materia edilizia, all’interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali. 3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 2.000.000. 4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette. 5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie. 6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell’ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. |
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Art. 24Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l’Ente parco adotta programmi di intervento. Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori del |
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Art. 24-bisIl consiglio dell’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico-scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all’articolo 31-bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in q |
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Art. 24-terIl consiglio dell’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, cura, d’intesa con i comuni, la trasmissione e l’utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo-biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva, e che |
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Art. 24-quaterL’Ente parco, o l’ente gestore della riserva, pr |
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Art. 25 - Procedure per la formazione dei programmi di intervento. |
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Art. 25-bisAi comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere: |
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Art. 26 - Comitati di proposta.Al fine di pervenire all’istituzione dei parchi naturali dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga: |
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Art. 27 - Modalità per l’istituzione dei parchi dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco. |
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Art. 27-bis1. La gestione dell’Ente parco è assicurata dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell’Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente. |
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Art. 28 - Pubblicità degli atti. |
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Art. 29 - Composizione dei comitati.I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente che ne fissa la sede e sono composti da: a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui un |
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Art. 30 - Parco dell’Etna.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all’istituendo parco dell’Etna i divieti di attività di cui all’art. 17 sono immediatamente operanti per le zon |
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Art. 31 - Istituzione di riserve naturali.Nelle more dell’elaborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente le seguenti riserve: Provincia di Palermo: Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa. |
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Art. 31-bisPresso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato “Consiglio provinciale scientifico”. Esso è composto: a) dal presidente dell’Amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede; b) dall’assessore provinciale per l’ambiente ovvero dall’assessore provinciale competente in materia; |
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TITOLO V - Norme particolari per l’istituzione della riserva orientata dello “Zingaro” |
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Art. 33 - Riserva dello Zingaro.Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello “Zingaro”. |
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Art. 34 - Gestione della riserva.Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l’Azienda foreste demaniali dell |
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Art. 35 - Limiti e divieti di attività.Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o a |
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Art. 36 - Regolamento della riserva.La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione de |
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Art. 38 - Norme comuni alla riserva.Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vin |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 39 - Funzioni del personale di vigilanza. |
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Art. 39-bis |
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Art. 40 - Personale tecnico.Il personale di cui al ruolo tecnico della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge. La tabell |
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Art. 41 - Norme finanziarie.Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario in corso, |
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Art. 42 - Norma finale.La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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Tabella A - Attribuzioni delle qualifiche del personale tecnico-professionale
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Tabella B
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