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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 26/03/2002, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 07/05/2015, n. 9
- L.R. 30/01/2006, n. 1
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- L.R. 31/05/2004, n. 9
- L.R. 29/12/2003, n. 21
- L.R. 02/08/2002, n. 7
- Avviso di rettifica ed Errata corrige in B.U. 12.4.2002, n. 17
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Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE |
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Art. 1 - Art. 5 - Omissis |
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Art. 6 - (Tributo ambientale)1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte. 2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana. 4. I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto. 5. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale. 6. La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte. |
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Art. 7 - Art. 10 - Omissis |
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Art. 11 - (Tassa sui rifiuti solidi urbani)1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, son |
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Art. 12 - Omissis |
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Titolo II - DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LA TRASFORMAZIONE DI ENTI ED AZIENDE |
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Art. 14 - (Semplificazione procedure)1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. 2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permes |
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Art. 16 - Art. 29 - Omissis |
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Art. 30 - (Insediamenti in verde agricolo)1. Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito: "3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati |
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Art. 31 - Art. 38-bis - Omissis |
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Titolo III - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
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Art. 39 - Art. 40 - Omissis |
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Art. 43 - (Fondo di rotazione per la progettazione)1. È istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, del |
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Art. 46 - (Impianti di marinocoltura)1. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 200 |
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Art. 47 - Art. 66 - Omissis |
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Art. 67 - (Gas naturale)1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante ‘Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144’ e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi. "Nella Regione non si applica l'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159." N17 N14 2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni. 3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del s |
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Art. 69 - (Benzina verde)1. A far data dall'1° gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e |
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Art. 70 - (Cofinanziamento programmi energia alternativa)1. A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio d |
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Art. 71 - Art. 77 - Omissis |
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Titolo IV- Omissis |
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Art. 78 - Art. 81 - Omissis |
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Art. 83 - Art. 88 - Omissis |
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Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI |
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Art. 89 - Art. 111 - Omissis |
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Art. 112 - (Misure di salvaguardia piano regolatore)1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all' |
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Art. 113 - Art. 115 - Omissis |
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Art. 116 - (Smaltimento reflui)1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite da pubblica fognatura, le |
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Art. 117 - (Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433)1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per |
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Art. 118 - Omissis |
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Art. 119 - (Contributo immobili di interesse storico-artistico)1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il contributo |
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Art. 121 - Art. 128 - Omissis |
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Art. 129 - (Abrogazione e modifiche di norme)1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente: "I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana.". 2. L'articolo 13 delle legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato. 3. L'articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana" è abrogato. 4. L'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato. 5. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso. 6. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "l'Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle parole "gli Assessorati regionali competenti possono". L'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.". |
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Art. 130 - Art. 131 - Omissis |
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Art. 1321. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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