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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 08/11/1988, n. 34
L.R. Sicilia 08/11/1988, n. 34
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[Premessa] |
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Titolo I - Norme per la programmazione industriale |
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Articolo 11. L’Assessore regionale per l’industria, nel quadro della formazione del piano regionale |
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Articolo 21. L’Assessore regionale per l’industria predispone, con l’osservanza delle procedu |
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Articolo 31. L’Assessore regionale per l’industria, sentito il comitato consultivo per l’industria, è autorizzato ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza ai sensi dell’articolo 7 della legge re |
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Titolo II - Prime norme per il riordino degli enti pubblici regionali operanti nell’industria |
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Articolo 41. L’Assessore regionale per l’industria, sentito il parere del comitato di cui all&rsquo |
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Articolo 51. Il fondo a gestione separata, istituito presso l’ESPI con la legge regionale 28 dicembre 1984, n. |
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Articolo 61. Il comitato di coordinamento previsto dall’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è così modificato: |
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Titolo III - Interventi urgenti per gli enti economici regionali |
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Articolo 71. Il fondo di dotazione dell’EMS ed il patrimonio dell’AZASI sono incrementati rispettivamente di lire 10.000 milioni e di lire 4.000 milioni per le esigenze di gestione interna e delle società collegate. 2. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell’EMS con le leggi regionali: 30 dicembre 1977, n. 107, articoli 1 e 2; 11 aprile 1981, n. 54, articolo 33, 26 marzo 1982, n. 23, articolo 2; 9 maggio 1984, n. 27, articolo |
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Articolo 81. L’EMS, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provved |
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Articolo 91. L’EMS è autorizzato ad alienare gli stabilimenti di Dittaino e Trabonella per la lavo |
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Articolo 101. L’EMS è autorizzato ad alienare i beni mobili e immobili, le pertinenze, gli impianti e quant’altro recuperato delle attrezzature minerarie. |
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Articolo 111. I benefici di cui agli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni si applicano al personale dipendente al 30 giugno 1988 delle unità minerarie di cui all’articolo 8. 2. Il relativo diritto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e potr&ag |
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Articolo 121. Al personale che cessa il rapporto di lavoro senza aver maturato l’anzianità occorren |
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Articolo 131. Nell’adeguamento del trattamento di prepensionamento, previsto dall’articolo 9 della l |
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Articolo 141. Ai dipendenti della SOLSI spa, della SARP spa e della Trabia spa si applicano le disposizioni di c |
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Articolo 151. Le provvidenze di cui all’articolo 11 sono estese, con le modalità ivi previste e a d |
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Articolo 161. L’indennità una tantum prevista al secondo comma dell’articolo 6 della legge re |
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Articolo 171. Il fondo a gestione separata, istituito presso l’ESPI con l’articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalit |
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Articolo 181. Presso l’ESPI è istituito un fondo a gestione separata di lire 8.500 milioni, a carico del quale è posto un contributo a favore della SIRAP spa e della MESVIL spa per l’attività svolta fino al 31 dicembre 1987, in misura pari al 3 per ce |
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Articolo 191. I trasferimenti agli enti dei finanziamenti previsti dai precedenti articoli 5, 7 (commi 3 e 4) e |
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Titolo IV - Interventi urgenti di incentivazione industriale |
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Articolo 20Omissis |
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Articolo 21Omissis |
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Articolo 22Omissis |
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Articolo 23Omissis |
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Articolo 241. L’inosservanza dell’obbligo sancito dall’articolo 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, comporta la nullità degli atti deliberativi adottati. |
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Articolo 25Omissis |
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Articolo 261. Nelle more della definitiva applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge l’IRF |
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Articolo 271. In favore dei consorzi di garanzia fidi, costituiti ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l |
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Articolo 28Omissis |
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Articolo 291. Il quarto comma dell’articolo 37 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, è appli |
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Articolo 301. Per le finalità previste dall’articolo 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 |
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Articolo 311. Allo scopo di ridurre l’onere delle prestazioni derivanti da cessione di crediti commerciali, l’Assessore regionale per l’industria è autorizzato a concedere contributi in misura pari al trenta per cento dell’ammontare degli interessi sulle anticipazioni relative alle suddette operazioni. |
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Articolo 321. L’articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, già modificato con l’articolo 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è sostituito con il seguente: "Il fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell’ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l’entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall’articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dallo articolo 17, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall’articolo 29 della presente legge, sempreché non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di co |
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Articolo 33Omissis |
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Articolo 341. Con l’entrata in vigore della presente legge cesano di trovare applicazione nel territorio d |
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Articolo 351. I finanziamenti alle commesse di cui alle leggi regionali 18 luglio 1974, n. 22, e 20 aprile 1976, n. 38, so |
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Articolo 37Omissis |
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Articolo 38Omissis |
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Articolo 39Omissis |
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Articolo 401. I finanziamenti di cui all’articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, ed all’articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, possono essere concessi anche alle piccole e medie impres |
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Articolo 411. Per le imprese di cui al comma 1, lettera c, dello articolo 40, condizione indispensabile per l’ammissione ai benefici è che: |
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Articolo 421. In nessun caso i finanziamenti possono essere concessi a imprese che abbiano già fruito di |
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Articolo 431. L’Assessore regionale per l’industria, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazi |
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Articolo 441. Tutte le spese legali e giudiziarie relative alle operazioni contemplate dalla presente legge e da |
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Articolo 451. Per le finalità previste dagli articoli 40 e 44 è disposto lo stanziamento di lire 1 |
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Titolo V - Agevolazioni finanziarie per l’utilizzo di aree e fabbricati di opifici dismessi o disattivati |
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Articolo 461. Alle imprese industriali che per la realizzazione di nuovi programmi di investimento nel territorio della Regione, per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento, il trasferimento, la riattivazione, la ristrutturazione e la riconve |
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Articolo 471. Le agevolazioni finanziarie sono concesse su deliberazione del comitato amministrativo di cui all&rsquo |
|
Articolo 481. Il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale di cui all’articolo 47 sono fissati rispettivamente nella misura del quaranta e del trenta per cento. 2. Le agevolazioni finanziarie di cui al |
|
Articolo 491. Per quanto non previsto dagli articoli 46, 47 e 48, per la concessione dei benefici si applicano l |
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Articolo 501. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 il fondo di rotazione a gestione separa |
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Titolo VI - Norme transitorie e finali |
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Articolo 511. Il termine di cui al terzo comma dell’articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, R e successive aggiunte e modificazioni, |
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Articolo 52Omissis |
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Articolo 531. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 27 maggi |
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Articolo 54Omissis |
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Articolo 551. Nella prima applicazione della presente legge i termini di cui al comma 3 dell’articolo 17 s |
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Articolo 561. L’Assessore regionale per l’industria è autorizzato ad emanare direttive in ord |
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Articolo 571. La spesa autorizzata per le finalità della presente legge, in lire 163.000 milioni, in lire |
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Articolo 581. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in |
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