Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16, così recitava:

"Art. 10 - (Autorizzazione comunale)

L'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

"L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata ad un attestato di conformità da parte del sindaco agli strumenti urbanistici vigenti ed agli adempimenti di cui all'art. 19 della legge concernente la disciplina della coltivazione delle cave, nonché all'approvazione da parte del comune del progetto di massima e studio di fattibilità di cui alla lett. d dell'art. 12.

Le decisioni, positive o negative, di cui al precedente comma, devono essere assunte entro sessanta giorni.

Decorso tale termine provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario ad acta"."

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