L. R. Sicilia 08/04/2010, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Sicilia 08/04/2010, n. 9

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
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Titolo I - OGGETTO, FINALITÀ E COMPETENZE
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono le seguenti:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

b) promuovere la progettazione di prodotti ed imb

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Art. 2 - Competenze della Regione

N30

1. Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all’articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche provvedendo:

a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) all’adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9;

c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d’ambito di cui all’articolo 10;

d) al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, nonché dell’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quant

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Art. 3 - Competenze delle province

1. La provincia esercita le funzioni di cui all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo nell’ambito della propria competenza alle seguenti funzioni:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

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Art. 4 - Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell’articolo 5; N17

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del

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Titolo II - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
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Art. 5 - Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

a) ATO 1 - PALERMO;

b) ATO 2 - CATANIA;

c) ATO 3 - MESSINA;

d) ATO 4 - AG

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Art. 6 - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti’, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

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Art. 7 - Avvio operativo delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - S.R.R.

1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R., predisposti dall’Ufficio legislativo e legale della Regione che si avvale a tal fine del supporto tecnico del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, trasmettendoli alla provincia per l’ulteriore invio ai comuni interessati.

2. Gli enti locali appartenenti all’ATO sono convocati dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l’assemblea di insediamento e per l’approvazione della convenzione e dello statuto.

3. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione degli atti di cui al comma 2 la S.R.R. elegge i propri organi. Con l’elezione degli organi la S.R.R. è c

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Art. 8 - Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. La S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell’articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15. N9

1-bis. La S.R.R. svolge le funzioni assegnate dall'Autori

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Titolo III - PROGRAMMAZIONE
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Art. 9 - Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l’esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

3. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all’

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Art. 10 - Piano d’ambito

1. Il piano d’ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento.

2. Il piano d’ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri.

3. Il piano d’ambito cura altresì:

a) l’analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, qualora i comuni appartenenti all’ambito li abbiano già predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta (PCR) e dei piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni (CR);

b) le modalità di gestione, alla scala dell’ATO, dei servizi e degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al rius

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Art. 11 - Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione, gli enti locali e le S.R.R., per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono, attuando quanto previsto nel piano di azione del programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013:

a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contene

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Art. 12 - Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero

1. In conformità alla normativa comunitaria ed ai principi da questa desumibili, trovano applicazione:

a) le misure contenute nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico operanti nel territorio della Regione coprano il fabbisogno annuale

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Art. 13. - Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita

N14

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al 40 per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti, per la stessa percentuale di

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Art. 14 - Potere sostitutivo

N32

1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d’ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio e de

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Titolo IV - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
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Art. 15 - Disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione

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Art. 16 - Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti

1. Nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di uniformare nel territorio della Regione

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Art. 17 - Disposizioni relative all’affidamento del servizio e al capitolato generale

1. I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed

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Art. 18 - Accelerazione delle procedure autorizzative

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall’acquisizione dell’istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio

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Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 19 - Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell’Assessorato stesso o dell’Assessorato regionale dell’economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all’amministrazione, per le finalità di cui all’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d’ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 N29 e all’accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d’ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d’ambito in corso “ivi inclusi i crediti maturati fino al “30 giugno 2013” N11 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo

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Art. 20 - Rinvio dinamico

1. I rinvii operati dalla presente legge alla legislazione statale si intendono effettuati

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Art. 21 - Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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