Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L.R. 27/07/2023, n. 9, la disposizione di cui al presente articolo si interpreta nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.

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