Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L.R. 27/07/2023, n. 9, la disposizione di cui al presente articolo si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione.

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