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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 23/03/2010, n. 6
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- Circ. Ass. R. 20/06/2023, n. 5
- L.R. 18/03/2022, n. 2
- L.R. 06/08/2021, n. 23
- L.R. 10/08/2016, n. 16
- L.R. 07/05/2015, n. 9
- L.R. 12/08/2014, n. 21
- L.R. 09/05/2012, n. 26
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni e |
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Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2015 N4, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e purché al momento del rilasci |
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Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente1. Per la finalità di cui all’articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6. 2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione |
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Art. 4 - Oneri concessori1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e per quelle che |
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Art. 5 - Elenchi1. I comuni istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. 2. I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, anche per evitare che, median |
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Art. 6 - Semplificazione e snellimento delle procedure1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall’articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e suc |
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Art. 8 - Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune. |
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Art. 9 - Norme in materia di rendimento energetico degli edifici1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del |
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Art. 10 - Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall’abitazione1. Ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d’uso non residenziale, sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentit |
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Art. 11 - Ambito di applicazione1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare: a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bac |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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