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D. Leg.vo 04/08/1999, n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
(in vigore dal 10.11.1999). Con le modifiche introdotte dalle LL. del 31/10/2003 n.306, del 27/02/2004 n.47.Il presente decreto è stato abrogato dal D.Leg.vo del 18/02/2005 n.59, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
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[Premessa]


1. È abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2. D.Leg.vo del 18/02/2005 n.59

Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE ;

Considerato che l'articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede la delega per il recepimento della direttiva 96/61/CE c

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Art. 1. - Finalità

1. Il presente decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provenien

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Art. 2. - Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 N1, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 N2 e n. 92 N3;

2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3) "impianto", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e

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Art. 3. - Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

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Art. 4. - Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti

1. Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;

c) le fonti di emissione dell'impianto;

d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;

e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;

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Art. 5. - Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della

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Art. 6. - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emis

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Art. 7. - Rinnovo e riesame

1. L'autorità competente, a partire dalla data fissata in attuazione dell'articolo 4, comma 11, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale confermandole o aggiornandole. A tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. L'autorità competente si esprime nei successivi

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Art. 8. - Modifica degli impianti da parte dei gestori

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come def

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Art. 9. - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. L'autorità competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, la regolarità delle misure e de

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Art. 10. - Inventario delle principali emissioni e loro fonti

1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'a

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Art. 11. - Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente,

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Art. 12. - Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,

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Art. 13. - Sanzioni

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. Si applica la sola pena dell'ammenda da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso

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Art. 14. - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquin

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Art. 15. - Disposizioni finali

1. Agli impianti di cui all'allegato I non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in mate

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Allegato I - CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di

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1. Attività energetiche.

1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW(*).

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2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

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3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in alt

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4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri,

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5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi .

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, d

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6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili) la cui capacit&agr

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Allegato II - ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ART. 14

1. Direttiva n. 87/217/CEE N11 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

2. Direttiva n. 82/176/CEE N12 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

3. Direttiva n. 83/513/CEE N13 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

4. Direttiva n

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Allegato III - ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI è OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE


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Aria

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.

2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.

3. Monoss

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Acqua

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.

2. Composti organofosforici.

3.

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Allegato IV - CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL'ART. 2, NUMERO 12, TENUTO CONTO DEI COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.

2. Impiego di sostanze meno pericolose.

3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.

7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica dispon

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