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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 05/11/1985, n. 26
L. R. Sardegna 05/11/1985, n. 26
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 22/11/2021, n. 17
- L.R. 21/06/2021, n. 10
- Sent. Corte Cost. 30/07/2012, n. 212
- L.R. 04/08/2011, n. 16
- L.R. 09/06/1999, n. 24
- L.R 13/11/1998, n. 31
- L.R. 15/01/1991, n. 6
- L.R. 14/11/1988, n. 42
- L.R. 09/11/1987, n. 46
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Art. 1È istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda. [Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna è corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema terrestre e marino, entro le acque territoriali, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria e amministrativa ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agroambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale, e sulla sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo gli illeciti connessi. Svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello S |
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Art. 2 |
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Art. 3Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente art. 2, corrispondono a quelle indicate dall'art |
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Art. 4Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle nor |
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Art. 5Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vig |
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Art. 6La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella Tab. B allegata alla L.R. 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 58 |
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Art. 7Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli |
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Art. 8I coordinatori delle unità operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 2 sono nominati tra il personale avente la |
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Art. 9L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai succe |
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Art. 10L'assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della |
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Art. 11L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi. |
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Art. 13La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientele. N5 |
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Art. 14Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi. In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno 6 anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel |
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Art. 15 |
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Art. 16Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inf |
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Art. 17Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lett. a) |
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Art. 18Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'art. 37, secondo comma, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazi |
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Art. 19In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'art. 49 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da |
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Art. 20Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità: - indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia; - indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna; - ind |
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Art. 21Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualific |
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Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 22Agli effetti del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organi |
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Art. 22-bis - Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo |
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Art. 23Le disposizioni previste dall'art. 90, commi secondo, quinto e sesto della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della L.R. 12 gennaio 1982, n. 2. Ai fini dell' |
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Art. 24In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51: a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla L.R. 7 luglio 1971, n. 18; b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sard |
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Art. 25Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 21 il personale indicato alle lett. b), c), e), f) e g) del primo comma dell'art. 2 |
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Art. 26L'attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma dell'art. 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali c |
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Art. 27L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'e |
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Art. 28 |
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Art. 29 |
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Art. 30È riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari. Il Co |
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Art. 31In deroga alla disposizione dell'art. 42, comma secondo, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma del precedente art. 6 della te |
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Art. 32 |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della Sua pubblicaz |
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