N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 80, della L.R 13/11/1998, n. 31, così recitava:

"Art. 2

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1.

L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente regolamento approvato con il D.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:

a) un'unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi;

b) 7 unità operative territoriali denominate «Ispettorati ripartimentali» con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità territoriale regionale;

c) 80 stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale.

Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'art. 5 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di 4 unità, il numero dei settori di cui all'art. 6 della citata legge è aumentato di 14 unità.

La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a modificare il regolamento approvato con il D.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110."

Dalla redazione