N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 09/06/1999, n. 24, così recitava:

"Art. 28

Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo - forestale degli Enti pubblici e dei privati, sono delegate agli Enti locali ed ai consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.

La gestione di cui al comma precedente avviene sulle base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla L.R. 1º agosto 1975, n. 33. Il programma individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.

Gli enti delegati a norma del presente articolo, per la predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento.

Restano ferme le vigenti norme concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda."

Dalla redazione