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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Sardegna 29/01/2019, n. 5/48
Deliberaz. G.R. Sardegna 29/01/2019, n. 5/48
Deliberaz. G.R. Sardegna 29/01/2019, n. 5/48
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Testo del provvedimentoIl Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, evidenzia che il prossimo 1° febbraio 2019 entrerà in vigore la legge regionale n. 1 (legge di semplificazione 2018), pubblicata sul Buras n. 4 del 17 gennaio 2019, che, come noto, ha apportato importati novità in diversi ambiti, tra le quali le semplificazioni previste in materia di atti di pianificazione del territorio. Al riguardo, occorre richiamare le disposizioni contenute nel Capo III della legge, rubricato "Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l'uso del territorio regionale)", laddove, all'articolo 21 introduce nell'ambito del procedimento di pianificazione, la conferenza di copianificazione (articolo 2-bis nella citata legge regionale n. 45) e all'articolo 23 della legge che riscrive il procedimento di formazione e approvazione del piano urbanist |
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Allegato - Atto d'indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 1 dell’11 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorioPremessa La legge di semplificazione 2018 (legge regionale n. 1 del 2019) è stata pubblicata nel BURAS n. 4 del 17 gennaio 2019 ed entra in vigore in data 1° febbraio 2019. La Legge ha apportato rilevanti novità nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici con la finalità di semplificarne l'iter complessivo, risolvere alcune criticità riscontrate nell'esperienza applicativa, oramai trentennale, delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 45 del 1989 e coordinare i diversi endoprocedimenti rilevanti nell'iter di approvazione degli strumenti urbanistici (VAS, VINCA, varianti al PAI, copianificazione paesaggistica, verifica di coerenza). La prima importante novità è contenuta nell'articolo 21 della legge di semplificazione che introduce l'articolo 2-bis nella legge regionale n. 45 del 1989, relativo alla Conferenza di copianificazione, sede in cui i vari enti esprimono le valutazioni di competenza sugli strumenti di pianificazione e si acquisiscono le risultanze dei vari endoprocedimenti, già disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano le relative procedure, coordinandone i relativi esiti. La disposizione è chiara nell'individuare nella conferenza di copianificazione lo strumento di acquisizione e comparazione contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di pianificazione e nel prevedere che le valutazioni rese in sede di conferenza dai rappresentanti dei rispettivi enti non possono essere disattese da parte dei soggetti a cui compete la pianificazione del territorio (cfr. articolo 2-bis, comma 8). La convocazione della conferenza potrà avvenire sia in forma semplificata in modalità asincrona, che in forma simultanea e in modalità sincrona, secondo le determinazioni dell'amministrazione comunale procedente. La conferenza si conclude con la sottoscrizione di un verbale da parte dei partecipanti, contenente l'acquisizione di concerti, intese e pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali. È, in questo senso, uno strumento duttile che consente una pianificazione del territorio attenta alle esigenze della comunità locale e orientata a una gestione oculata del territorio, con trasformazioni volte a garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto della pluralità di interessi pubblici che i partecipanti alla conferenza sono chiamati a tutelare. Altre importanti novità sono contenute nell'articolo 23 della legge di semplificazione, che riscrive l'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, dettando le procedure per l'approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle varianti agli strumenti urbanistici generali, differenziando la procedura a seconda che si tratti di varianti sostanziali o varianti c.d. "non sostanziali" e, infine, introducendo anche una nuova fattispecie, le c.d. "non varianti", che per la loro portata minimale non costituiscono, appunto, variante (cfr. articolo 20, comma 25). La legge regionale n. 45 del 1989 è interessata poi da altre novità: sono modificati l'articolo 20-bis (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale), l'articolo 21 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale) e abrogati gli articoli 31 e 32, sugli organi consultivi, in particolare il Comitato tecnico regionale dell'urbanistica. Oggetto di modifica è, inoltre, l'istituto della verifica di coerenza contenuto nell'articolo 31, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002, riscritto al fine del coordinamento delle relative previsioni con quelle di approvazione degli strumenti urbanistici. Particolare attenzione merita, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 2, della legge di semplificazione, che espressamente attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire le modalità di coordinamento dei sub-procedimenti che intervengono nell'approvazione degli atti di governo del territorio (piani urbanistici comunali, intercomunali, loro varianti, e strumenti di attuazione e loro varianti) e delineare le modalità di conclusione dei procedimenti in corso, precisando che gli stessi possono seguire anche le disposizioni previgenti in ragione del loro differente stadio di definizione. La presente direttiva, pertanto, si prefigge l'obiettivo di dettare le preliminari linee applicative in riferimento al coordinamento dei vari endoprocedimenti rilevanti nell'approvazione degli atti di pianificazione, tenendo conto - in considerazione del carattere innovativo delle disposizioni e delle loro correlazioni con i diversi procedimenti propedeutici all'approvazione degli atti pianificatori - che la direttiva potrà essere integrata, successivamente alla prima fase di sperimentazione delle nuove disposizioni normative, ove dovessero emergere ulteriori esigenze di coordinamento dei diversi procedimenti anche a seguito del confronto con i soggetti competenti. In riferimento a quanto previsto nell'articolo 21, comma 2, della legge di semplificazione, con il presente atto, si dettano le direttive - da applicarsi a partire dalla data del 1° febbraio 2019 di entrata in vigore della stessa legge - al fine di evitare incertezze o ritardi nell'iter di approvazione degli strumenti di pianificazione del territorio. 1. L'ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE: DISCIPLINA TRANSITORIA La previsione dell'articolo 21, comma 2, consente che i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici già avviati al 1 febbraio 2019, data di entrata in vigore della legge di semplificazione del 2018, possano essere conclusi applicando le disposizioni normative antecedenti all'entrata in vigore della stessa legge, conferendo al sistema maggiore chiarezza ed organicità, chiara espressione dei principi di semplificazione, economicità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Si ritiene opportuno distinguere: (A) il procedimento relativo ai piani urbanistici che sono stati oggetto di prima adozione da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nella precedente formulazione, della legge regionale n. 45 del 1989; (B) il procedimento riferito alle amministrazioni comunali che abbiano avviato il procedimento di approvazione dello strumento generale di pianificazione, ma che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non siano ancora giunte all'adozione da parte del Consiglio comunale. A) Piani urbanistici comunali: adozione e approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, nella formulazione vigente al 31 gennaio 2019 A.1) Si tratta dei piani urbanistici comunali che sono stati adottati prima dell'entrata in vigore della legge di semplificazione, mediante atto deliberativo del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989. In tale ipotesi, il procedimento proseguirà secondo le previgenti disposizioni (commi 2 e seguenti dell'articolo 20, testo previgente). Se si tratta di Comune tenuto, ai sensi dell'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale, all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano Paesaggistico, trova applicazione anche l'articolo 20-bis della legge regionale n. 45 del 1989, nella formulazione previgente, laddove prevede che il piano adottato debba essere sottoposto a tutte le amministrazioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri, atti di assenso, comunque denominati, tra esse anche la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia chiamata a formulare le osservazioni necessarie all'adeguamento del piano comunale al Piano Paesaggistico regionale e alle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio. Osservazioni che il Comune, in sede di adozione definitiva, è tenuto a recepire. Il Piano è, quindi, sottoposto alla verifica di coerenza ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e seguenti della legge regionale n. 7 del 2002, anche in questo caso nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge di semplificazione. Al riguardo, si precisa che lo svolgimento della verifica di coerenza avviene senza la previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica, di cui al testo previgente dell'articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989, considerato il tenore dell'articolo 27 della legge di semplificazione che abroga gli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 45 del 1989 e sopprime "nelle disposizioni procedurali relative a piani e atti pianificatori i riferimenti al comitato tecnico regionale per l'urbanistica". Norma che deve ritenersi di immediata applicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso. È fatta salva la facoltà da parte della Regione di avvalersi, nella fase di istruttoria in sede di verifica di coerenza, della conferenza di copianificazione di cui al sopra citato articolo 2 bis. Il Comune, in seguito all'esito positivo della verifica di coerenza, procede alla pubblicazione sul BURAS ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge regionale n. 45 nel testo previgente. Analogo discorso va fatto con riferimento ai piani urbanistici comunali che si trovino, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in una fase più avanzata (presentazione ed esame osservazioni, procedura delle osservazioni di cui all'articolo 20-bis della legge regionale n. 45 del 1989 previgente). Il procedimento dovrà proseguire il suo iter secondo le disposizioni previgenti. La procedura testé delineata si applica, come detto, con riferimento ai Piani per i quali l'amministrazione abbia già provveduto all'adozione con deliberazione consiliare; tuttavia, si ritiene che il Comune possa decidere di completare il procedimento di approvazione secondo le nuove previsioni normative, mediante l'assunzione da parte del Consiglio comunale di apposita deliberazione in tal senso. Ciò in ragione del fatto che la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 21, comma 2, della legge di semplificazione prevede che i procedimenti in corso possano concludersi secondo le disposizioni previgenti, lasciando, tuttavia, aperta la possibilità per le amministrazioni interessate di portare a conclusione il procedimento applicando le nuove previsioni normative. Nel qual caso, occorrerà valutare lo stadio di definizione raggiunto dall'iter di approvazione dello strumento generale, da rapportare alle diverse fasi procedimentali dettate dalla nuova disciplina. Si ritiene, ragionevolmente, che possano prospettarsi le seguenti ipotesi: - Comuni che hanno adottato il piano urbanistico comunale ai sensi delle disposizioni previgenti: qualora sia in corso la fase di pubblicazione del Piano, per la formulazione delle osservazioni, il Comune provvede, ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge regionale 45 del 1989 (nuova formulazione), alla convocazione della conferenza di copianificazione, curando di predisporre o acquisire l'ulteriore documentazione necessaria ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 8, secondo la nuova formulazione (ossia relativa ai procedimenti di VAS, VINCA, alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di adozione della variante al PAI, nonché definire le attività di copianificazione ai sensi dell'articolo 49 delle norme tecniche di attuazione del PPR). Il procedimento di approvazione del piano urbanistico prosegue secondo le nuove disposizioni contenute nei commi 9 e seguenti dell'articolo 20 citato. - Comuni che hanno provveduto all'adozione del piano urbanistico e all'esame istruttorio delle osservazioni: l'amministrazione comunale provvede alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui al richiamato comma 9, anche nell'ipotesi in cui il termine di 60 giorni sia già decorso, e anche qualora abbia già compiuto l'esame istruttorio delle osservazioni presentate al piano. Gli esiti sono trasmessi, unitamente ad una copia di tutte le osservazioni pervenute, all'autorità competente in materia ambientale e all'amministrazione regionale competente alla verifica di coerenza, che si esprimeranno in sede di conferenza di copianificazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 45, nuova formulazione. Il procedimento prosegue secondo le nuove previsioni procedurali. - Comuni che hanno provveduto all'adozione del piano urbanistico comunale e lo hanno sottoposto alla procedura delle osservazioni di cui all'articolo 20-bis della legge regionale n. 45 del 1989, secondo la precedente formulazi |
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