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L. R. Sardegna 11/05/2015, n. 11

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/06/2021, n. 11
- L.R. 10/06/2020, n. 15
- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 02/08/2016, n. 19
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[Premessa]

 

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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:

a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

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Capo II - Agriturismo
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Art. 3 - Attività agrituristica

1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

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Art. 4 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.

2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

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Art. 5 - Locali per attività agrituristiche

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.

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Art. 6 - Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestit

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Art. 7 - Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituris

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Art. 8 - Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, son

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Art. 9 - Macellazione

1. La macellazione di avicunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (Unità bovina equivalente = 200 polli = 125 conigli o combinazioni) e di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8, comma 1, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avicunicoli proven

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Art. 10 - Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti da

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Art. 11 - Classificazione delle aziende agrituristiche

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requi

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Capo III - Ittiturismo e pescaturismo
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Art. 12 - Definizioni

1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricre

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Art. 13 - Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realiz

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Art. 14 - Locali per attività di ittiturismo

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eve

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Art. 15 - Disciplina dell'attività di ittiturismo

1. Per quanto non previsto dal presente capo e dal capo V, si applicano all'attività di ittiturismo, in quant

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Capo IV - Fattoria didattica e fattoria sociale
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Art. 16 - Definizione dell'attività di fattoria didattica

1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:

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Art. 17 - Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde

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Art. 18 - Definizione dell'attività di fattoria sociale

1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle i

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Art. 19 - Spazi per attività di fattoria didattica e sociale

1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezza

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Capo V - Disposizioni comuni
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Art. 20 - Connessione e complementarietà

1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), d) ed e) sono esercitate attra

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Art. 21 - Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20-bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'

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Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'

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Art. 23 - Disponibilità di un operatore qualificato

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Art. 24 - Formazione e abilitazione

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:

a) operatore agrituristico;

b) operatore ittituristico;

c) operatore di fattoria didattica;

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Art. 25 - Attività di studio, di ricerca e formazione professionale

1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università

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Art. 26 - Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche

1. È istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:

a) sezione agriturismo;

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Art. 27 - Osservatorio regionale sulla multifunzionalità

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale, è istituito, presso l'agenzia region

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Art. 28 - Obblighi

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;

b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dal

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Art. 29 - Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate d

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Art. 30 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degl

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Art. 31 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.

2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 32 - Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per quanto riguarda le lettere c) e d) emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:

a) le modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 13, comma 1;

b) le modalità di accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 4 e 13;

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Art. 33 - Abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998

1. È abrogata la

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Art. 34 - Norma transitoria

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, già iscritti negli appositi albi o elenchi della Regione

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Art. 35 - Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico

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Art. 36 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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