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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 23/06/1998, n. 18
L.R. Sardegna 23/06/1998, n. 18
L.R. Sardegna 23/06/1998, n. 18
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[Premessa] |
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TITOLO I - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina |
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Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. |
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“Art. 2 bis (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande)N6 1. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare della Sardegna. In caso di obiettiva indisponibilità di alcune produzioni in ambito regionale e di l |
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Art. 3 - Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di |
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Art. 4 - Denominazione delle attività agrituristiche1. I termini "agriturismo" e "agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività agrit |
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Art. 5 - Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla variet |
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Art. 6 - Limiti per l'esercizio dell'agriturismo1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azie |
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Art. 7 - Norme igienico-sanitarie1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati |
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Art. 8 - Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata: a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 5, nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticat |
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Art. 9 - Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna1. È istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in pos |
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Art. 10 - Obblighi dell'operatore agrituristico1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica ha l'obbligo di: a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale; |
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“Art. 10 bis - Istituzione dell’Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristicheN4 1. Al fine di completare l’o |
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Art. 11 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 10, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni. |
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“Art. 12 - Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarieN5 1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti. 2. Chiunque trasgredisce le dispo |
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“Art. 12 bis - Controlli sull’attività agrituristicaN4 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica |
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Art. 13 - Incentivi per l'attività agrituristica1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, può essere concesso un contributo per i seguenti scopi: a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica; b) realizzazione delle opere relative: 1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque; 2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici; |
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Art. 14 - Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi dell'articolo 13 non possono esser |
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Art. 15 - Attività di studio, di ricerca e formazione professionale1. La Regione: a) promuove attività di studio e di |
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Art. 16 - Classificazione delle aziende agrituristiche1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale provvede a classificare le aziend |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 19981. Il massimale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, "Norm |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 18 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1979 concernente l'acquisto di fondi rustici1. I mutui disciplinati dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 "Concessioni di mutui per l'acquisto di fondi r |
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Art. 19 - Abrogazione della legge regionale n. 32 del 19861. È abrogata, con esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10, la legge regionale 20 giugno 1 |
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Art. 20 - Attuazione degli aiuti1. Agli aiuti previsti dall'articolo 18 della presente legge è data attuazione a partire dalla |
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Art. 21 - Norma transitoria1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1986 possono continuare a esercitare, in via provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine i Comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 , 5 e 6. Se viene accert |
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Art. 22 - Norma finanziaria1. Alle spese derivanti dagli articoli: a) 15, lett. a), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate nel capitolo 06304 del b |
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In diminuzione:03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12) 1998 lire 1.500.000.000 |
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In aumento:06 - AGRICOLTURA Cap. 06229/04 - (D.V.) - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13, commi 1, 2 e 3, della presente legge) 1998 lire 250.000.000 1999 lire 750.000.000 |
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