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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 11/10/1985, n. 23
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- L.R. 19/12/2023, n. 17
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- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 03/07/2017, n. 11
- L.R. 23/04/2015, n. 8
- L.R. 29/05/2007, n. 2
- L.R. 16/05/2003, n. 5
- L.R. 13/11/1998, n. 31
- L.R. 12/08/1998, n. 28
- L.R. 28/04/1992, n. 6
- L.R. 22/12/1989, n. 45
- L.R. 09/04/1987, n. 12
- L.R. 27/08/1986, n. 56
- L.R. 19/02/1986, n. 21
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Art. 1 - FinalitàLa legislazione vigente in materia urbanistica è modificata ed integrata con le norme della presente legge, dirette al conseguiment |
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CAPO I - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 2 - Campo di applicazioneSono soggette alle disposizioni del presente capo le opere abusive eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della pre |
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Art. 3 - Opere soggette a permesso di costruire1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10-bis e 15: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disp |
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Art. 3-bis - Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico1. Al fine di combattere il fenomeno dello s |
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Art. 5 - Variazioni essenziali1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all'articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che imp |
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Art. 6 - Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi N23, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4. 2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell'ufficio può richiedere all'autorità competente il sequestro del cantiere. Nell'ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive. |
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Art. 7 - Opere eseguite in parziale difformità1. Le opere eseguite in parziale difformità dal "permesso di costruire"N13, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine fissato dal sindaco con propria ordinanza. |
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Art. 7-bis - Tolleranze edilizie1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. |
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Art. 7-ter - Varianti in corso d'opera1. Sono varianti in corso d'opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo. 2. Sono varianti in corso d'opera sostanziali le modifiche che: a) alterano la sagoma dell'edificio; b) m |
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Art. 7-quater - Agibilità degli immobili1. Ai fini dell'agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali |
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Art. 9 - Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici1. Qualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della |
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Art. 10 - Interventi di ristrutturazione edilizia |
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Art. 10-bis - Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio; b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio; c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile; d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; |
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Art. 11 - Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti: a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica. 1-bis. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. N31 2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all'interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione. N30 La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuat |
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Art. 12 - Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione d'uso |
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Art. 13 - Opere soggette ad autorizzazione |
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Art. 14 - Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e j-bis), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell |
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Art. 14-bis - Denuncia di inizio attività |
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Art. 15 - Interventi di edilizia libera1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio: a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative nazionali; N40 b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette; f-bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergotenda, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell'apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate; |
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Art. 15-bis - Sportello unico per l'edilizia1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni. 2. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procediment |
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Art. 15-ter - Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi1. Per quant |
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Art. 15-quater - Parcheggi privati1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare. 1-bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all'articolo 11. N31 |
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Art. 15-quinquies - Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli1. La realizzazione, in ambito e |
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Art. 16 - Accertamento di conformità1. Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda. N47 1-bis. N48 Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il p |
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Art. 17 - Lottizzazioni abusiveSi ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica |
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Art. 18 - Sanzioni per le lottizzazioni abusive1. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio ne dispone la sospensione con ordinanza da trascriversi nei registri immobiliari e da notificare ai pr |
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Art. 19 - Ritardato o omesso versamento del contributo1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di permesso di costruire di cui agli articoli 3, 5 e 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 108 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi gio |
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Art. 20 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la risponde |
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Art. 21 - Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia |
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Art. 22 - Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico- |
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CAPO II - SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE |
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Art. 23 - Delega di funzioni in materia di espropriazioni1. L'articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, l'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e l'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti norme. 2. Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 � |
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Art. 24 - Accelerazione delle procedure espropriative1. In caso di esproprio preordinato alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 23, l'ente espropriante deposita presso la segreteria del comune, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un elenco degli immobili recante l'indicazione delle indennità determinate ai sensi delle norme vigenti. 2. Ove l'indennità sia riferita a manufatti edificati od a suoli diversi da quelli agricoli, unitamente all'elenco predetto l'ente espropriante deposita anche il parere di congruità preventivamente formulato dal competente Ufficio tecnico erariale. 3. Il termine di trenta giorni dalla data di inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, parte III, dell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 10 de |
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Art. 25 - Servizio regionale delle espropriazioni |
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CAPO III - PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE |
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Art. 27 - Opere minori ammesse a sanatoria1. Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dell'edificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autorità competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate. 2. Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto co |
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Art. 28 - Opere abusive escluse dalla sanatoria1. Non possono conseguire il rilascio del "permesso di costruire"N13 o dell'autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l'apposizione del vincolo che si trovino: |
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Art. 29 - Accessi al mare1. Per garantire la fruibilità pubblica del litorale le amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone costiere sono tenute a dotarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare median |
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Art. 30 - Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubbliciQualora soggetti diversi dalle amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Re |
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Art. 31 - Complessi produttiviLimitatamente ai fini di cui al precedente art |
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Art. 32 - Piani di risanamento urbanistico1. Qualora un insediamento edilizio sia stato realizzato in tutto o in parte abusivamente, il rilascio del "permesso di costruire"N13 in sanatoria per le opere in esso comprese è subordinato all'approvazione di un piano di risanamento urbanistico, che può essere adottato anche in variante |
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Art. 33 - Reperimento aree per l'edilizia economica e popolare1. Contestualmente al piano di risanamento urbanistico finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere adottato apposito piano per l'edilizia economica e popolare, in conformità alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, che soddisfi un fabbisogno di edilizia abitativa pari possibilmente a quello dei volumi realizzati abusivamente dei soggetti aventi titolo per l'accesso all'edilizia economica e popolare e che sia dimensionato tenendo conto della eventuale disponibilità di aree in altri piani di zona vigenti. 2. Non sussiste obbligo di adottare il piano di zona nel caso in cui il piano di risanamento interessi aree cla |
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Art. 34 - Piani di recupero1. Nei comuni ove esiste un patrimonio abitativo vetusto da rinnovare per uso residenziale, unitamente ai piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, possono essere approvati piani di recupero d'iniziativa pubblica e privata in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Qualora almeno il 50 per cento dei proprietari e dei destinatari degli alloggi da risanare abbia i requisiti per l'accesso ai benefici dell'edilizia economica e popolare, l'intervento è ammesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. |
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Art. 35 - Anticipazioni e mutui regionali ai comuni1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere anticipazioni ai comuni per la formazione e l'attuazione dei piani di risanamento nella misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista e riconosciuta ammissibile. 2. Alla determi |
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Art. 36 - Contributi ai comuni per l'attuazione della presente leggeL'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato a concedere ai comuni per il ripiano del disavanzo fi |
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Art. 37 - Contenuto ed efficacia dei piani di risanamento urbanistico1. I piani di risanamento di iniziativa pubblica o privata hanno contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo. 2. I piani di risanamento devono prevedere le aree per gli standards urbanistici le quali, nel caso che dette aree non siano interamente reperibili all'interno dell'insediamento abusivo, devono essere individuate nelle immediate adiacenze. 3. I piani di risanamento debbono altresì contenere le previsioni di spesa relative alle opere di urbanizzazione primaria necessaria e quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree per standards urbanistici per l'attuazione dei servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17. 4. Gli oneri finanziari di cui sopra devono essere ripartiti proporzionalmente alla volumetria da autorizzare in sanatoria ed a quella ancora da realizzare fra tutti i proprietari interessati, secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi articoli. 5. Nei casi in cui l'attuazione dei piani di risanamento è prevista con carattere pluriennale, deve essere predisposto un programma finanziario articolato per fasi di intervento. |
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Art. 38 - Termini per l'adozione dei piani di risanamento1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni devono provvedere: |
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Art. 39 - Facoltà ed obblighi dei comuni1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno vincolati a destinazioni pubbliche a seguito dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti, possono chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singo |
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Art. 40 - Domanda e procedimento del "permesso di costruire"N13 in sanatoria1. La domanda di "permesso di costruire"N13 o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 1986. N1 2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, "permesso di costruire"N13 od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della domanda è fissato in centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. 3. Alla domanda, corredata della prova dell'eseguito pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni, deve essere allegata la seguente documentazione: |
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Art. 42 - Oneri per il rilascio del "permesso di costruire"N13 o dell'autorizzazione in sanatoria1. Il beneficiario della sanatoria deve corrispondere al comune gli oneri di "permesso di costruire"N13 secondo le modalità di cui ai successivi commi. 2. Il costo convenzionale base per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 del decreto assessoriale 31 g |
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Art. 44 - Riduzioni e maggiorazioni del contributo di "permesso di costruire"N131. Devono corrispondere gli oneri di urbanizzazione nella misura del 70 per cento: - coloro che siano in possesso del solo requisito soggettivo per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare che abbiano realizzato un alloggio di superficie superiore di non oltre il 30 per cento rispetto a quella stabilita come convenzionabile; |
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Art. 45 - Fondi da destinare al riequilibrio e al recupero urbanistico1. Per il riequilibrio ed il recupero urbanistico delle zone compromesse sono destinati oltre agli stanziamenti statali aventi tale |
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Art. 46 - Pagamento dei contributi afferenti il "permesso di costruire"N13 in sanatoria1. Entro la data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 40, devono essere versati al comune a titolo di acconto la somma di lire 50.000 per le opere di urbanizzazione primaria e di lire 100.000 per quelle secondarie, sempreché il contributo di "permesso di costruire"N13 sia dovuto. 2. La restante parte del cont |
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Art. 47 - Piani di lottizzazione non convenzionati1. Le opere realizzate in assenza di "permesso di costruire"N13 in conformità a piani di lottizzazione, relativi a zone classificate B, C o D, |
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Art. 48 - Sospensione dei procedimenti e mancata presentazione della domanda1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente articolo 40, sono sospesi i procedimenti amministrativi per l'applicazione delle sanzioni e la loro esecuzione. 2. La presentazione della domanda di sanatoria proroga la sospensione di cui al comma precedente sino al rilascio ovvero al diniego del "p |
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Art. 49 - Norma finanziaria1. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni: STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA In aumento OMISSIS 2. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo legge gravano sui precitati capitoli 02016, 04160/01, 04160/02, 04160/03, 04160/04 e 04161 del bilancio della Regione per l'anno 1985 e su quelli corrispondenti degli anni successivi. 3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, valutato in annue lire duecento milioni si fa fronte a partire dal 1986, con l'incremento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento. Capitolo 12204 - Tasse sulle concessioni governative (art. 8, LC 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 34 DPR 19 maggio 1949, n. 250) lire 1.000.000.000 Capitolo 24110 - (nuova istituzione) 2.4.1. - Sovvenzioni statali per i controlli periodici dell'attività urbanistica ed edilizia (art. 23, legge 28 febbraio 1985, n. 47) pm. Capitolo 36214 - (Nuova istituzione) 3.6.2. - Rimborsi dei comuni in conto delle anticipazioni concesse dalla Regione per la formazione dei piani di risanamento urbanistico (art. 35, terzo comma, della presente legge). pm. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE In aumento Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale de |
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Art. 50 - Rinvio a norme stataliPer quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regi |
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Art. 51 - Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
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