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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 03/07/2017, n. 11
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L. R. Sardegna 03/07/2017, n. 11
- Sent. Corte Cost. 26/07/2018, n. 178
- L.R. 11/01/2019, n. 1
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Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a permesso di costruire)1. L'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Opere soggette a permesso di costruire) 1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 1 |
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Art. 2 - Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente: "Art |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 (Variazioni essenziali)1. L'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Variazioni essenziali) 1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all'articolo 7 ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni: |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)1. All'articolo 6 della le |
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Art. 5 - Varianti in corso d'opera1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente: "Art. 7 ter (Varianti in corso d'opera) 1. Sono varianti in corso d'opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo. 2. Sono varianti in corso d'opera sostanziali le modifiche che: |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))1. L'articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente : "Art. 10 bis (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)) 1. Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio; b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio; c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile; |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti della destinazione d'uso)1. L'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso) 1. Sono individuate le seguenti categorie funzionali urbanisticamente rilevanti: a) residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica. 2. Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell'abitare e lo sviluppo indivi |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA)1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa) 1. In caso di accertamento dell'esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa e di ricorrenza dei presupposti legittimanti la SCIA e/o di conformità al |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)1. L'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Interventi di edilizia libera) 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio: a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali; b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici a |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)1. L'articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 15 quater (Parcheggi privati) 1. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare. |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)1. All'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985 (Piani di risanamento urbanistico)1. Al comma 3 dell'articol |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicemb |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)1. All'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è così sostituito: "5. La deliberazione di approvazione è sottoposta alla verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del Piano urbanistico comunale)1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 21 delle legge regionale n. 45 del 1989 sono inseriti i seguenti: "2 quinquies. All'interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le segu |
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Art. 16 - Piano di utilizzo dei litorali (PUL)1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente: "Art. 22 bis (Piano di utilizzo dei litorali (PUL)) 1. Il Piano per l'utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l'organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta atti |
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Art. 17 - Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente: "Art. 32 bis (Osservatorio regionale per l'urbanistica e l'edilizia) |
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Art. 18 - Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale n. 45 del 1989, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: "Art. 32 ter (Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità) |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)1. L'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989, è sostituito dal seguente: "Art. 41 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici) 1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)1. L'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali) 1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l'esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi. 2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i |
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Art. 21 - Superamento delle condizioni di degrado dell'agro1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente: "Art. 26 bis (Superamento delle condizioni di degrado dell'agro) 1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all'interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, è consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato deca |
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Art. 22 - Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 8 del 2015 è inserito il seguente: |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)1. All'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono a |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive) |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)1. Dopo il comma 3 dell'a |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)1. Al comma 5 dell'artico |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilità degli interventi)1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 8 |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)1. All'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)1. All'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) in aree ricadenti all'inte |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)1. All'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole "soli indici volumetrici previsti" sono sostituite con le parole "parametri volumetrici e dell'altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali"; b) la lettera d) del comma 10 è così sostituita: |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)1. All'articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)1. All'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo IV - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984 |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348 e alla |
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Demanio marittimo - funzioni dei comuni)1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'ar |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984 (Casi consentiti di promiscuità)1. Al comma 4 dell'artico |
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Capo V - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994 (Regolamento di gestione dei terreni civici)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civ |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 1994 (Permuta ed alienazione di terreni civici) |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali)1. L'articolo 18 ter è così sostituito: "Art. 18 ter (Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali) 1. I comuni, quando ciò |
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Art. 39 - Sdemanializzazione e trasferimento dei diritti di usi civico1. Dopo l'articolo 18 ter della legge regionale n. 12 del 1994 è aggiunto il seguente: "Art. 18 quater (Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni) 1. Possono essere oggetto di sdemanializzazione i terreni soggetti a uso civico appartenenti ai demani civici a condizione che: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione; b) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, r |
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Art. 40 - Normativa transitoria e di rinvio1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti: "Art. 22 bis (Norma transitoria) |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 41 - Abrogazioni1. Sono abrogati: |
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Art. 42 - Norma finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz |
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Art. 43 - Entrata in vigore1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). 2. Le disposizioni dell'articolo 7 che introducono il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazion |
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