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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 14/05/1984, n. 22
L.R. Sardegna 14/05/1984, n. 22
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/06/1986, n. 35
- L.R. 12/08/1998, n. 27
- L.R. 07/08/2009, n. 3
- L.R. 21/11/2011, n. 21
- L.R. 20/10/2016, n. 24
- L.R. 03/07/2017, n. 11
- L.R. 28/07/2017, n. 16
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[Premessa] |
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Art. 1 - Attività ricettivaAgli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diret |
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Art. 2 - Aziende ricettive alberghiereSono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili. |
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Art. 3 - Specificazione delle aziende ricettive alberghiere1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato. 2. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. |
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Art. 4 - Aziende ricettive all'aria apertaSono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, offr |
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Art. 5 - Specificazione delle aziende ricettive all'aria apertaLe aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi. |
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Art. 6 - Casi consentiti di promiscuitàNegli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto - cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio. Nelle "Alberghi residenziali" N3 è consentita la presenza di unità abit |
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Art. 7 - Classificazione delle aziende ricettiveLe aziende ricettive sono classificate dai Comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligati", predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione. |
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Art. 8 - Denominazione degli esercizi ricettiviLe denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denomina |
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Art. 9 - Validità e revisione della classificazioneLa classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal lo gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi. |
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Art. 10 - Attrezzature, impianti ed arrediLe attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e |
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Art. 11 - Denuncia dei requisitiI titolari delle aziende o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al Comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge. |
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Art. 12 - Determinazione e pubblicità della classificazione |
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Art. 13 - Insegna ed altre indicazioni per il pubblicoFermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile: all'esterno: |
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Art. 14 - SanzioniÈ soggetta all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, "da lire 1.000.000 a lire 5.000.000" N2 il titolare di un esercizio ricettivo che: non espone il segno distintivo o una o più altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge; nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle ri |
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Art. 15 - Vigilanza e applicazione delle sanzioniFerme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva com |
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Art. 16 - Vincoli di destinazionePer gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi stata |
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Art. 17 - Aziende ubicate nel territorio di più ComuniPer le aziende ricettive che eventualmente insistano sul territorio di più Com |
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Art. 18 - Disciplina delle aziende ricettivePer quanto non previsto dalla presente legge, le aziende ricettive alberghiere e, ai |
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19 - Classificazione degli esercizi ricettiviLa classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è op |
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Art. 20 - Esercizi esistentiIl limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli di destinazione alberghiera ai sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo di requisiti previsto dalla presente legge, vengono classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore. In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparazioni sottoindicate, p |
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Art. 21 - Attività ricettiva senza lucroFino a quando non venga provveduto con altra legge regionale, l'attività ricet |
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Tabella A - Punteggio minimo complessivo necessario per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione
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Tabella B - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con i relativi punteggi
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Tabella C - Requisiti (obbligati e fungibili) delle "Alberghi residenziali", con i relativi punteggi
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Tabella D - Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi
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Tabella E - Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi
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Tabella F - Standards qualitativi per l'attribuzione della denominazione "LUSSO"1) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da: Vista panoramica; Rilevanti pregi architettonici, artistici e decorativi della costruzione; Particolare interesse storico e di tradizione dell'albergo in relazione anche alla abituale clientela che lo ha frequento; Costruzione armonicamente inserita in contesto ambientale di particolare interesse storico, artistico, monumentale o naturale; Tipo di costruzione che per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, parco, o altri ampi spazi riservati. si distingue particolarmente dagli edifici circostanti e da quelli della località adibiti ad albergo; |
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Tabella G - Omissis |
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