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Deliberaz. G.R. Sardegna 30/08/2016, n. 47/2

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11. Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998. Direttive di attuazione. Approvazione definitiva.
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Testo del provvedimento

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ricorda che con la deliberazione n. 32/4 del 31 maggio 2016 la Giunta regionale ha approvato le Direttive di attuazione in materia di multifunzionalità dell’impresa agricola e ittica, in attuazione di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

La Giunta regionale ha altresì disposto l’invio della citata deliberazione alla Presidenza del Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della medesima legge regio

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Direttive di attuazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A - Registro dei prodotti utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B – Disposizioni sanitarie per l’impresa multifunzionale agricola

L’emanazione della Legge Regionale n. 11/2015R, in materia di agriturismo, introduce importanti novità nell’ambito delle attività che possono essere svolte all’interno delle aziende agricole che offrono ospitalità e effettuano servizio di somministrazione di alimenti.

L’art. 8 prevede, infatti, che le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, possano essere svolte nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente posto all'interno dell'azienda agricola.

Al fine di salvaguardare la specificità dei sistemi produttivi locali, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno (una Unità bovina equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni). La macellazione deve avvenire in impianti, di dimensioni limitate, posti all'interno dell'azienda agricola per i quali sussiste l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento. Per tali strutture è previsto il soddisfacimento di requisiti minimi, commisurati a una produzione limitata e nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e delle attrezzature, anche manuali, che permettano lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate. Le carni, così ottenute, possono essere destinate esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale.

Inoltre è consentita, nell’azienda agrituristica, la macellazione di animali di specie suina, ovina e caprina, con il limite massimo di 3 UBE/anno, secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni.

Si ribadisce che lo svolgimento di tali attività non può prescindere dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di igiene degli alimenti, di protezione degli animali durante l’abbattimento, di gestione dei sottoprodotti di origine animale, di rintracciabilità ed etichettatura.

Le presenti direttive di attuazione, emanate ai sensi dell’art. 32 della richiamata L.R. n. 11/2015, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni in merito all’applicazione della normativa sopra citata nell’ambito dei requisiti di idoneità delle cucine agrituristiche e dei locali polivalenti, dei requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di cui all’art. 9 della legge medesima.


1. Cucine agrituristiche, locali polivalenti e sale per la somministrazione

Di norma le imprese agrituristiche che effettuano la somministrazione di pasti sono dotate di un locale cucina utilizzato per la preparazione degli stessi, in aggiunta alla cucina dell’abitazione. Per le imprese che offrono esclusivamente l’ospitalità rurale familiare e per le imprese agrituristiche che preparano e somministrano pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l’uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo, purché abbia i requisiti strutturali previsti per le civili abitazioni.

Il locale laboratorio (o “locale polifunzionale”) può essere utilizzato per produzioni (come ad es. pasta fresca, conserve vegetali, preparazioni cotte a base di alimenti di origine animale quali condimenti e salse, confetture e prodotti apistici, prodotti da forno, etc.) destinate sia al consumo interno dell’agriturismo sia alla vendita diretta. Tale laboratorio può essere utilizzato per lavorazioni diverse, purché sia assicurata la loro separazione nel tempo o nello spazio.

Le produzioni destinate alla vendita diretta devono essere regolarmente confezionate ed etichettate così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, mentre per gli alimenti preparati che non sono somministrati immediatamente (conserve vegetali, pasta essiccata, alimenti congelati) è sufficiente una etichettatura semplificata in cui sono indicate almeno: la descrizione del prodotto, la data di preparazione, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.

Le operazioni di cui sopra possono essere svolte anche nel locale destinato alla preparazione degli alimenti (o “cucina”) dell’attività agrituristica, purché le diverse operazioni siano separate nello spazio o nel tempo.

Il titolare dell'azienda agrituristica deve specificare, in sede di notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, le tipologie di prodotto e le relative modalità di produzione, comprese le attrezzature in dotazione, specificando l’eventuale vendita diretta degli stessi.

La produzione di prodotti a base di carne e di prodotti di origine animale è consentita utilizzando, allo scopo, il locale polifunzionale di cui sopra o la cucina, purché sia garantita la separazione spazio temporale delle diverse operazioni.

La conservazione e la stagionatura degli stessi prodotti deve avvenire in locali idonei ed i prodotti ottenuti devono essere chiaramente etichettati così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Per i prodotti destinati alla somministrazione all’interno della stessa azienda non sono necessarie informazioni sulle caratteristiche nutrizionali.

Le carni utilizzate per queste produzioni devono provenire da stabilimenti riconosciuti, oppure da operazioni di macellazione ai sensi dell’art. 9, comma 5 della citata L.R. n. 11/2015.

Il latte deve provenire esclusivamente da aziende registrate presso l’Autorità Competente.

Per tutti gli aspetti non trattati esplicitamente nelle presenti direttive si deve considerare inderogabile, o senza necessità di interpretazioni, la normativa vigente.


1.1. Requisiti generali

1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni.

2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:

a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;

b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di corpi estranei negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;

c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;

d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodo

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Allegato C - Criteri di classificazione delle aziende agrituristiche

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Allegato D – Disposizioni sanitarie per l’impresa multifunzionale ittica

L’emanazione della Legge Regionale n. 11/2015R, in materia di ittiturismo e pescaturismo introduce importanti novità nell’ambito delle attività che possono essere svolte all’interno delle aziende agricole e ittiche che offrono ospitalità ed effettuano servizio di somministrazione di alimenti.

Occorre evidenziare che prima dell’emanazione della L.R. n. 11/2015 per le attività di ittiturismo e pescaturismo non vi era alcuna disposizione normativa specifica a livello regionale ed a tali attività si applicavano per quanto compatibili le disposizioni previste per gli agriturismo in Sardegna e/o le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente di settore. Le disposizioni contenute nella L.R. n. 11/2015 assumono pertanto una particolare valenza e scaturiscono dal riconoscimento della specificità e dalle peculiari esigenze di tali settori.

Le presenti direttive di attuazione, emanate ai sensi dell’art. 32 della richiamata L.R. n. 11/2015, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni in merito all’applicazione della normativa sopra citata nell’ambito dei requisiti di idoneità delle cucine ittituristiche e dei locali polivalenti, dei requisiti delle imbarcazioni destinate al pescaturismo e dei requisiti di idoneità dei locali.


1. Cucine, locali polivalenti e sale per la somministrazione

Per le imprese che preparano e somministrano pasti e bevande nel numero massimo di dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l’uso della cucina domestica, purché abbia i requisiti strutturali previsti per le civili abitazioni.

Il locale laboratorio (o “locale polifunzionale”) può essere utilizzato per produzioni (come ad es. preparazioni cotte a base di alimenti di origine animale quali condimenti e salse, etc.) destinate al consumo nell’ambito dell’attività svolta. Tale laboratorio può essere utilizzato per lavorazioni diverse, purché sia assicurata la loro separazione nel tempo o nello spazio.

Le produzioni destinate alla vendita diretta devono essere regolarmente confezionate ed etichettate così come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, mentre per gli alimenti preparati che non sono somministrati immediatamente (conserve vegetali, pasta essiccata, alimenti congelati) è sufficiente un’etichettatura semplificata in cui sono indicate almeno: la descrizione del prodotto, la data di preparazione, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.

Le operazioni di cui sopra possono essere svolte anche nel locale destinato alla preparazione degli alimenti (o “cucina”) dell’attività, purché le diverse operazioni siano separate nello spazio o nel tempo.

Il titolare dell'impresa ittica deve specificare, in sede di notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, le tipologie di prodotto e le relative modalità di produzione, comprese le attrezzature in dotazione, specificando l’eventuale vendita diretta degli stessi.

La produzione di prodotti di origine animale è consentita utilizzando, allo scopo, il locale polifunzionale di cui sopra o la cucina, purché sia garantita la separazione spazio temporale delle diverse operazioni e siano presenti attrezzature e spazi adeguati.

La conservazione e la stagionat

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