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Regolam. R. Puglia 18/01/2007, n. 4

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 08/06/2021, n. 15
- Reg. R. 26/03/2021, n. 3
- Reg. R. 27/05/2019, n. 13
- Reg. R. 01/08/2018, n. 10
- Reg. R. 08/07/2016, n. 9
- Reg. R. 07/04/2015, n. 11
- Reg. R. 18/04/2012, n. 7
- Reg. R. 10/02/2010, n. 7
- L.R. 09/03/2009, n. 1
- Reg. R. 07/08/2008, n. 19
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Premessa

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

Visto l'

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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della le

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TITOLO I - Esigibilità dei diritti
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Art. 2 - Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni

1. Il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su tutto il territorio dell'ambito.

2. I Comuni garantiscono a livello di

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Art. 3 - Modalità e strumenti per l'accesso unico al sistema integrato dei servizi

1. L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate dall'ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell'accesso per gli utenti, l'unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l'integrazione nella gestione del caso, nonchè la garanzia per l'utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi socio-sanitari.

2. Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso. L'ambito organizza l'attività delle Porte Uniche di Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.

3. Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli orari delle città, ed al fine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e orientamento, connesse alla articolazione t

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Art. 4 - Composizione del nucleo familiare

N3

1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell'

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Art. 5 - Determinazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale

N4

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Art. 6 - Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti

N3

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE valgono le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

2. I Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti per l'accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per l

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Art. 7 - Carta dei servizi

1. Ciascun soggetto erogatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi secondo le modalità previste dall'art. 58 della legge regionale e a darne adeguata pubblicità agli utenti.

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Art. 8 - Valutazione della qualità da parte degli utenti

1. L'Ambito territoriale definisce, previa concertazione con i soggetti di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 4 della legge regionale, le procedure e gli strum

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Art. 9 - Reclami

1. Le procedure e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 60, comma 1, della legge regionale, sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare i seguenti criteri:

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Art. 10 - Ufficio regionale di tutela degli utenti

1. L'Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui all'art. 60, comma 4, della legge regionale, è la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli utenti. Esso è istituito presso l'Assessorato alla Solidarietà e Politiche Sociali.

2. L'Ufficio ha il compito di:

a) elaborare linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle strutture dei servizi sociali per la raccolta e la gestione dei reclami da parte degli utenti;

b) riesaminare i casi oggetto di reclamo o segn

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TITOLO II - Organizzazione
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Art. 11 - Assetto istituzionale dell'ambito territoriale

1. La Regione, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, individua gli ambiti territoriali che si compongono, di norma, dei Comuni che fanno parte di uno stesso distretto socio-sanitario. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è il Comune sede del distretto socio-sanitario. I Comuni interessati, previo parere delle Province territorialmente competenti, possono avanzare alla Giunta regionale proposta di modifica dell'assetto circoscrizionale del proprio ambito territoriale, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 2 della legge regionale.

2. I Comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere l'esercizio in forma associata della funzione socio-assistenziale, definiscono il proprio assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al capo V del titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le seguenti forme di associazione:

a) la convenzione tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

b) il Consorzio tra Comuni, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

3. Con riferimento alla lettera a) del comma 2, la Convenzione definisce composizione e funzioni del Coordinamento I

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Art. 12 - Modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari

1. Le eventuali modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari, intervenute entro lo stesso triennio di programmazione sociale dei Piani di Zona, non comportano, di norma, cambiamenti nei confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo diversa decis

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Art. 13 - Procedura per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona.

1. La Giunta regionale adotta, contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la stesura dei Piani Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente con le priorità di programmazione espresse dal Piano Regionale e deve essere redatto in conformità con quanto richiesto dalle linee guida.

2. Il Sindaco del Comune Capofila, così come individuato dalla Convenzione di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), ovvero il Presidente del Consorzio di cui all'art. 11,

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Art. 14 - Assetto gestionale dell'ambito territoriale

1. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale.

2. L'

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Art. 15 - Coordinamento di azioni integrate con i Piani Sociali di Zona

1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 16, comma 3, lettera b), della legge regionale, favoriscono il raccordo funzionale e l'integrazione operativa tra i Piani di Zona e le attività realizz

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Art. 16 - Partecipazione e cittadinanza attiva

1. L'ambito territoriale assicura, attraverso la adozione di idonee procedure e strumenti, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle associazioni familiari, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di tutela, dei patronati e delle associazioni di categoria.

2. I cittadini partecipano in tutte le fasi della realizzazione del sistema integrato, ed in particolare svolgono un ruolo attivo per:

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Art. 17 - Gestione dei servizi a rilievo sovra-ambito

1. N5

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Art. 18 - Attività di verifica regionale

1. La Regione, allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per le Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi. A tal fine:

a) l'ambito territoriale presenta annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale, corredata da rendicontazione economico-finanziaria e da i

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Art. 19 - Poteri sostitutivi

1. Nel corso della ordinaria attività di verifica di cui al precedente articolo 18, ovvero su segnalazione di soggetti portatori di interessi diretti, se la Regione riscontra casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge regionale e dai relativi atti di indirizzo, nonché dal presente regolamento, interviene mediante l'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, invita l'ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha prodotto inadempimento ovvero inosservanza degli obblighi normativi e regolamentari.

3. Con il medesimo provvedimento, la Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva. Il commi

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Art. 20 - Interventi indifferibili

N9

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TITOLO III - Rapporti tra enti pubblici e altri attori del sistema integrato
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Art. 21 - Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi.

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle modalità di affidamento:

- favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

- individuano forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;

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Art. 22 - Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento

1. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

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Art. 23 - Criteri per la valutazione delle offerte

1. Per la valutazione della qualità delle offerte relative all'affidamento dei servizi gli ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.

2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

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Art. 24 - Istruttoria pubblica per la coprogettazione

1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto la soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento.

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Art. 25 - Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi

1. Gli Ambiti, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, possono individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico

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Art. 26 - Altre forme di gestione dei servizi

1. Gli Ambiti, individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani Sociali di Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regio

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Art. 27 - Definizione degli standard di copertura delle prestazioni

1. La Giunta regionale, di intesa con i Comuni, definisce annualmente parametri di riferimento regionale per la copertura delle diverse tipologie di se

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Art. 28 - Accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali

N3

1. Al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi e garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali possono rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione c

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Art. 29 - Requisiti e modalità per l'accreditamento

N3

1. L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti previsti all'art. 28, comma 2 del presente regolamento, dai competenti uffici regionali subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo registro regionale, previsto dall'articolo 53 della legge regionale;

b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per

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Art. 30 - Procedure per l'accreditamento

N3

1. L'accreditamento è subordinato sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliber

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Art. 31 - Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti e delle strutture accreditate

N3

1. È istituito presso i competenti uffici regionali l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure s

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Art. 32 - Criteri per la definizione delle tariffe dei servizi

1. Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere per l'acquisto di servizi e/o quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti gestori di strutture e servizi assumono come riferimento per l'esercizio delle attività.

2. Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e socio-sanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell'eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere determinate dalla Regione, d'intesa con i Comuni, e sentite le associazioni

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TITOLO IV - Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali
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Art. 33 - Autorizzazione al funzionamento

1. Il presente titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.

2. In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale, i requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti de

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Art. 34 - Strutture e servizi soggetti all'obbligo di autorizzazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle strutture ed ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così come individuati nel titolo IV della legge regionale che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) diversamente abili e affetti da malattie rare e croniche invalid

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Art. 35 - Verifica di compatibilità per l'autorizzazione di strutture socio-sanitarie

N45

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Art. 36 - Requisiti comuni alle strutture

1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) strutturali

- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l'accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso de

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Art. 37 - Requisiti comuni ai servizi

1. Fermo restando l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore dei servizi alla persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative:

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Art. 38 - Procedura per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi

N21

1. L'Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale. N2

2. Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2005, n. 17, e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'autorizzazione provvisoria si intende prorogata fino a un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, previa presentazione, entro un anno dalla stessa data, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, che specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di attuazione, le risorse finanziarie a copertura del programma di investimento previsto, le principali specifiche tecniche dell'intervento. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento. N10

2-bis. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l'adeguamento agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, archi

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Art. 38-bis - Norme transitorie per l'attuazione di programmi di investimento per l'adeguamento di strutture sociosanitarie convenzionate

N23

1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture in sostituzione, ovvero per l'adeguamento, di strutture già autorizzate al funzionamento, ancorchè provvisoriamente, e convenzionate con i Comuni singoli o associati e con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario o socio assistenziale di cui al presente Regolamento.

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Art. 39 - Domanda di autorizzazione delle strutture

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, il quale accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore;

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Art. 40 - Domanda di autorizzazione dei servizi

N3

1. Per i servizi di cui all'art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è operativo il servizio.

2. Il Comune, provvede con le modalità e nei termini di cui all'art. 51, comma 2, della legge regionale n. 19/2006.

3. La domanda per il rilascio

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Art. 41 - Attività di vigilanza e controllo

N46

1. I Comuni competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli uffici

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Art. 42 - Attività di vigilanza e controllo della Regione

1. Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia effettua controlli a campione per verificare l'esercizio delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento.

2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, ivi inclusa la mancata attivazione del Comune e/o dell'Ambito territoriale di riferimento per le attività di vigilanza di cui all'art. 41 del presente regolamento, l'Assessorato ai Servizi Sociali può disporre, attraverso le proprie strutture, specifiche attività di controllo. N10

3. Gli esiti dell'attività regionale di controllo sono comunicati all'ente competente al rilas

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7284031 8730243
Art. 43 - Registri delle strutture autorizzate

1. Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento sono iscritti nei registri regionali con le modalità fissate dall'art. 53 de

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TITOLO V - Strutture e servizi sociali riconosciuti
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Art. 44 - Definizione delle strutture riconosciute

1. Le caratteristiche delle strutture socio-assistenziali riconosciute sul territorio regionale, sulla base dei requisiti di cui al presente titolo, costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali per la costruzione

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Capo I - Strutture per Minori
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Art. 45 - Norma generale

1. Le strutture per minori, come definite dall'art. 41 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti nel presente capo.

2. Dette strutture sono destinate altresì all'accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari anche di natura pena

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7284031 8730248
Art. 46 - Contenuto professionale dei servizi

N25

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario e pro

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7284031 8730249
Art. 47 - Comunità familiare

1. La Comunità familiare deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è praticabile l'affido.

Ricettività

Massimo 6 ospiti in età compresa tra 0 - 18 anni.

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Art. 48 - Comunità educativa.

1. La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa del l'affido stesso.

Ricettività

Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 3 - 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

Le comunità educative orga

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7284031 8730251
Art. 49 - Comunità di pronta accoglienza.

1. La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.

La struttura è finalizzata all'ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Il periodo di permanenza dei minori nella comunità, di norma, non deve superare i 15 giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni. Tali termini possono essere superati soltanto a seguito di motiva

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7284031 8730252
Art. 50 - Comunità alloggio

1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La Comunità alloggio è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.

Ricettività

Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 12 - 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

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7284031 8730253
Art. 51 - Gruppo appartamento

1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari N27

Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale a bassa intensità assistenziale rivolto a minori, di età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.È possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito

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7284031 8730254
Art. 52 - Centro socio-educativo diurno

N46

1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza. È necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di

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7284031 8730255
Art. 53 - Asilo nido

N28

1. L'asilo nido o nido d'infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

L'asilo nido o nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

L'asilo nido garantisce il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 5 della L. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici.

In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d'infanzia o sezioni primavera, per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Si definisce micro-nido la struttura con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido, ma con una ricettività ridotta.

Altre strutture assimilate sono il nido aziendale o il nido di condominio, che mantengono le stesse caratteristiche dell'asilo nido o del micro-nido, in relazione al numero di posti bambino.

Per tutte le tipologie di nido di infanzia qui individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli standard di seguito indicati.

Ricettività

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7284031 8730256
Capo II - Strutture per diversamente abili
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7284031 8730257
Art. 54 - Norma generale

1. Le strutture per diversamente abili, come definite dall'art. 42 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.

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7284031 8730258
Art. 55 - Comunità alloggio

1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale

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7284031 8730259
Art. 56 - Gruppo appartamento

1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

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7284031 8730260
Art. 57 - Comunità socio-riabilitativa

N47

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Art. 57-bis - Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico

1.1. La comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea, nell'ottica dell'intervento alla persona.

1.2. L'obiettivo della residenzialità nei percorsi socio-educativi-riabilitativi è quello di avviare l'utente verso il recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori Regione.

1.3. La comunità prevede:

- un modulo di residenzialità temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea permanenza in un contesto così strutturato;

- un modulo di residenzialità a medio-lungo termine.

1.4. Le attività erogate dalla comunità sono di tipo educativo, sociale, riabilitativo, farmacologico.

1.5. L'intervento socio-educativo-riabilitativo si basa su un approccio multimodale e multidisciplinare ed è coordinato e monitorato dal medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini/PSICHIATRIA secondo un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con la famiglia e con l'équipe.

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7284031 8730262
Art. 58 - Art. 60

N48

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Art. 60-bis - Casa famiglia per persone con disabilità

N31

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Art. 60-ter - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza

N32

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Art. 60-quater - Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico

N33

1.1. Il Centro deve erogare principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi omogenei, assicurando interventi personalizzati.

1.2. Il Centro, a seguito di una valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a miglior funzionamento.

1.3. Gli interventi applicati sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nelle diverse aree di sviluppo.

1.4. È previsto un intervento psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a promuovere e mantenere l'inclusione sociale, nello specifico:

- Abilità comunicative

- Abilità di autonomia personale (igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio corpo)

- Abilità integranti: protezione personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti sessuali)

- Attività domestiche (pulire il proprio ambiente, preparare qualche pietanza, eseguire lavori domestici come rifare il letto, annaffiare fiori, usare correttamente utensili ed attrezzature della cucina, lavare stoviglie, lavare biancheria)

- Gestione del tempo libero (giochi da solo o in compagnia, visione di film, ascolto della Musica) mobilità e vita in comunità

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Capo III - Strutture per Anziani
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Art. 61 - Norma generale

1. Le strutture per anziani, come definite dall'art. 43 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo e sono destinat

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7284031 8730268
Art. 62 - Comunità alloggio

1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari N27

La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convive

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7284031 8730269
Art. 63 - Gruppo appartamento

1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari N27

Il g

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7284031 8730270
Art. 64 - Casa alloggio

1. La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una

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7284031 8730271
Art. 65 - Casa di riposo

1. La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La casa di riposo è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto familiare.

Ricettività

Massimo 120 ospiti organizzati in moduli con capienza massima di 30 ospiti.

Prestazioni

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Art. 66 - Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani

N49

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Art. 67 - Residenza sociale assistenziale per anziani

N52

1. 1. La residenza sociale assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La residenza sociale assistenziale eroga servizi socio-assistenziali a persone a con deficit funzionali, in età superiore ai 64 anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un m

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7284031 8730274
Art. 68 - Centro diurno

1. Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 43 della legge regionale, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.

Ricettività

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Capo IV - Strutture per persone con problematiche psico-sociali
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7284031 8730276
Art. 69 - Norma generale

1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come definite dall'art. 44 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti da

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7284031 8730277
Art. 70 - Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali

N36

1. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere;

La casa per la vita è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario a bassa o media intensità assistenziale sanitaria.

destinatari

La struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-socia

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7284031 8730278
Art. 71 - Comunità alloggio per ex-tossicodipendenti

1. La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La comunità alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa intensit

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7284031 8730279
Art. 72 - Gruppo appartamento per giovani adulti

N3

1. Il gruppo appartamento per giovani adulti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

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Capo V - Strutture per adulti con problematiche sociali
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7284031 8730281
Art. 73 - Norma generale

1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali come definite dall'art. 45 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti da

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7284031 8730282
Art. 74 - Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico

1. La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari N27

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7284031 8730283
Art. 75 - Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico

1. Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari N27

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7284031 8730284
Art. 76 - Alloggio sociale per adulti in difficoltà.

1. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

L'alloggio sociale per adulti

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7284031 8730285
Art. 77 - Centro di pronta accoglienza per adulti

1. Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; de

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7284031 8730286
Art. 78 - Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale.

1. Il Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedim

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7284031 8730287
Art. 79 - Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale

1. Il Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale è una struttura che eroga servizi a supporto della funzione rieducativa che l'Amministrazione Penitenziaria è chiamata a svolgere, al fine di sostenere il percorso rieducativo con il percorso di reinserimento sociale. Il Centro ha le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro sociale rieducativo per detenuti è struttura semi-residenziale a carattere comunitario e a ciclo diurno, che sviluppa un programma rieducativo personalizzato rivolto a

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7284031 8730288
Art. 80 - Casa rifugio per donne vittime di violenza

N3

La Casa Rifugio per donne vittime di violenza Deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in comunità.

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7284031 8730289
Art. 81 - Casa rifugio per persone vittime di tratta

N23

1. La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

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7284031 8730290
Art. 81-bis - Albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali

N23

1. L'albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali si configura quale una struttura socio assistenziale a carattere residenziale per l'accoglienza di lavoratori stranieri immigrati, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative.

 

Dimensioni Descrizione e Standard

 

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro di accoglienza per lavoratori stranieri immigrati stagionali è una struttura di accoglienza alberghiera, che è denominato "albergo diffuso"in quanto struttura di prossimità rispetto ai luoghi di lavoro degli stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche in luoghi distanti dal centro abitato, purchè dotati di adeguati servizi di trasporto pubblici ovvero garantiti dal soggetto titolare del centro, per favorire l

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7284031 8730291
Art. 81-ter - Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora

N23

1. Il centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale servizio socio assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di adulti senza fissa dimora, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali ed organizzative.

 

Dimensioni

 

Descrizione e Standard

 

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro notturno è un servizio a carattere socio-ass

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7284031 8730292
Capo VI - Servizi socio-assistenziali
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7284031 8730293
Art. 82 - Norma generale

1. I servizi socio-assistenziali, come individuati e definiti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale, devono rispettare i requisiti minimi organi

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7284031 8730294
Art. 83 - Servizio di segretariato sociale

1. Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenz

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7284031 8730295
Art. 84 - Sportello sociale

1. Il servizio di sportello sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di sportello sociale si configura come servizio di prossimità, articolazione dello sportello unico per le attività informative connesse al segretariato sociale, o sportello di cittadinanza, più avanzata sul territorio perché presente nei contesti di vita dei cittadini, anche al di fuori delle istituzioni pubbliche, per svolgere attività di ricezione dei bisogni sociali e delle domande, anche inespresse, proven

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7284031 8730296
Art. 85 - Servizio di Pronto Intervento Sociale

1. Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l'emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta

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7284031 8730297
Art. 86 - Servizio Sociale professionale

1. Il Servizio Sociale professionale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, pote

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7284031 8730298
Art. 87 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.

 

Prestazioni N26

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7284031 8730299
Art. 87-bis - Assistenza educativa domiciliare

N37

 

Tipologia/carattere

Il servizio viene erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione.

Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali.

È un servizio a forte valenza preventiva e si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da par

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7284031 8730300
Art. 88 - Servizio di assistenza domiciliare integrata

1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.

Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.

L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all'art. 59, comma 4, della legge

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7284031 8730301
Art. 88-bis - Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità

N38

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

 

È una unità di offerta socio-assistenziale che offre, percorsi orientati alla didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e turistico alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti fruitori del servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le agenzie del collocamento Provinciali, che trattano la collocazione lavorativa di persone con inabilità - L. n. 68/1999- individuando tra queste le persone con invalidità intellettiva e psichica.

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7284031 8730302
Art. 89 - Ludoteca

1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
7284031 8730303
Art. 90 - Centro ludico prima infanzia

1. Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro ludico per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 5, della L. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco.

Si tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto al servizi di asilo nido perché a differenza dell'asilo nido prevede:

- una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;

- non è prevista la somministrazione di pasti;

- non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.

Ricettività

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7284031 8730304
Art. 91 - Tutor

1. Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

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Art. 92 - Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili

1. Il servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

I servizi per l'integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per l'infanzia e l'Università.

Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:

a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;

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Art. 93 - Centro servizi per le famiglie

N46

Tipologia/Carattere

Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.

 

Prestazioni

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7284031 8730307
Art. 94 - Mediazione familiare

1. Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La mediazione, inolt

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7284031 8730308
Art. 95 - Comunità familiare o casa-famiglia

1. Il servizio di accoglienza in comunità familiare o casa-famiglia deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

La Comunità familiare o casa-famiglia è una modalità di accoglienza residenziale, destinata a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori all'interno di un nucleo familiare già costituito. È rivolta a minori in età evolutiva temporaneamente privi di adeguati supporti familiari, per i quali non è praticabile l'affido o si sia in attesa dell'affido stesso. Possono essere accolti non più di 4 minori in e

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7284031 8730309
Art. 96 - Affidamento familiare minori

Il Servizio di affidamento familiare dei minori deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

L'affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.

L'affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.

L'affidamento familiare può essere:

- consensuale, disposto dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; la eventuale proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;

- giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori sia in favore di minori in situazioni di pregiudizio.

L'affidamento familiare si svolge nell'ambito

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7284031 8730310
Art. 97 - Affido adulti

1. Il servizio affido adulti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano,

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7284031 8730311
Art. 98 - Affido anziani

1. Il servizio affido anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale fam

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7284031 8730312
Art. 99 - Servizio civile degli anziani

1. Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata

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7284031 8730313
Art. 100 - Servizio di telefonia sociale

1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

Il servizi o di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per s

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7284031 8730314
Art. 101 - Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia

1. Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere innovativo e sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari, nel loro compito educativo:

a) il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio;

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7284031 8730315
Art. 102 - Servizi di contrasto della povertà e della devianza

1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si articolano in servizi diversi e flessibili:

 

a) Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione

 

Tipologia/Carattere

Servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.

 

Prestazioni

Sportelli d'ascolto e d'informazione; corsi di formazione; campagne di sensibilizzazione; progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza psicologica; rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati; collegamento e raccordo con le risorse presenti nei territori.

 

Personale

Assistenti sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione d'aiuto, mediatori linguistici ed interculturali.

 

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Art. 102-bis - Servizio di Unità di Strada

N38

Il Servizio di unità di strada deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

L'Unità di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere,

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Art. 103 - Servizi educativi e per il tempo libero

N3

1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia/Carattere

I servizi educativi per il tempo libero sono destinati a

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7284031 8730318
Art. 104 - Centro aperto polivalente per minori

1. Il Centro aperto polivalente deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro aperto polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d'Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed

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7284031 8730319
Art. 105 - Centro sociale polivalente per diversamente abili

1. Il Centro sociale polivalente per diversamente abili è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

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Art. 106 - Centro sociale polivalente per anziani

1. Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

Il centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.

Gli interventi e le attivit�

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7284031 8730321
Art. 107 - Centro antiviolenza

N3

1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche

 

Tipologia/Carattere

Il Centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma.

La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne

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7284031 8730322
Art. 108 - Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati

1. In ogni ambito territoriale è assicurata la presenza di almeno uno sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini stranieri immigrati, che svolge attività di informazione sui diritti, di formazione e affianc

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7284031 8730323
Art. 109 - Autonomia gestionale dei soggetti privati e del privato sociale

1. La Regione Puglia riconosce l'autonomia gestionale delle imprese private e delle imprese sociali, che assicurano i servizi e le prestazioni domicili

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Art. 110 - Modifiche al Reg. n. 1/2000

1. All'art. 7 del Reg. n. 1/2000 è aggiunto il seguente comma:

"10. la Commissione decade automaticamente al termine delle attività di valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie relative all'esercizio 2001".

2. All'articolo 13 del Reg. n. 1/2000 è aggiunto il seguente comma:

"3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 del presente regolamento, relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle eventuali economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari dando continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al Settore Sistema Integrato Ser

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