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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 18/01/2007, n. 4
Regolam. R. Puglia 18/01/2007, n. 4
Regolam. R. Puglia 18/01/2007, n. 4
- Reg. R. 08/06/2021, n. 15
- Reg. R. 26/03/2021, n. 3
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- Reg. R. 18/04/2012, n. 7
- Reg. R. 10/02/2010, n. 7
- L.R. 09/03/2009, n. 1
- Reg. R. 07/08/2008, n. 19
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione della le |
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TITOLO I - Esigibilità dei diritti |
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Art. 2 - Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni1. Il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su tutto il territorio dell'ambito. 2. I Comuni garantiscono a livello di |
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Art. 3 - Modalità e strumenti per l'accesso unico al sistema integrato dei servizi1. L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate dall'ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell'accesso per gli utenti, l'unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l'integrazione nella gestione del caso, nonchè la garanzia per l'utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi socio-sanitari. 2. Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso. L'ambito organizza l'attività delle Porte Uniche di Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente. 3. Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli orari delle città, ed al fine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e orientamento, connesse alla articolazione t |
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Art. 4 - Composizione del nucleo familiare1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell' |
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Art. 5 - Determinazione dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale |
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Art. 6 - Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti1. Ai fini del calcolo dell'ISEE valgono le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. 2. I Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti per l'accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per l |
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Art. 7 - Carta dei servizi1. Ciascun soggetto erogatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi secondo le modalità previste dall'art. 58 della legge regionale e a darne adeguata pubblicità agli utenti. |
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Art. 8 - Valutazione della qualità da parte degli utenti1. L'Ambito territoriale definisce, previa concertazione con i soggetti di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 4 della legge regionale, le procedure e gli strum |
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Art. 9 - Reclami1. Le procedure e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 60, comma 1, della legge regionale, sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare i seguenti criteri: |
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Art. 10 - Ufficio regionale di tutela degli utenti1. L'Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui all'art. 60, comma 4, della legge regionale, è la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli utenti. Esso è istituito presso l'Assessorato alla Solidarietà e Politiche Sociali. 2. L'Ufficio ha il compito di: a) elaborare linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle strutture dei servizi sociali per la raccolta e la gestione dei reclami da parte degli utenti; b) riesaminare i casi oggetto di reclamo o segn |
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TITOLO II - Organizzazione |
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Art. 11 - Assetto istituzionale dell'ambito territoriale1. La Regione, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, individua gli ambiti territoriali che si compongono, di norma, dei Comuni che fanno parte di uno stesso distretto socio-sanitario. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è il Comune sede del distretto socio-sanitario. I Comuni interessati, previo parere delle Province territorialmente competenti, possono avanzare alla Giunta regionale proposta di modifica dell'assetto circoscrizionale del proprio ambito territoriale, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 2 della legge regionale. 2. I Comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere l'esercizio in forma associata della funzione socio-assistenziale, definiscono il proprio assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al capo V del titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le seguenti forme di associazione: a) la convenzione tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); b) il Consorzio tra Comuni, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). 3. Con riferimento alla lettera a) del comma 2, la Convenzione definisce composizione e funzioni del Coordinamento I |
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Art. 12 - Modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari1. Le eventuali modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari, intervenute entro lo stesso triennio di programmazione sociale dei Piani di Zona, non comportano, di norma, cambiamenti nei confini amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo diversa decis |
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Art. 13 - Procedura per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona.1. La Giunta regionale adotta, contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la stesura dei Piani Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente con le priorità di programmazione espresse dal Piano Regionale e deve essere redatto in conformità con quanto richiesto dalle linee guida. 2. Il Sindaco del Comune Capofila, così come individuato dalla Convenzione di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), ovvero il Presidente del Consorzio di cui all'art. 11, |
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Art. 14 - Assetto gestionale dell'ambito territoriale1. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono gestiti con le modalità previste all'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale. 2. L' |
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Art. 15 - Coordinamento di azioni integrate con i Piani Sociali di Zona1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 16, comma 3, lettera b), della legge regionale, favoriscono il raccordo funzionale e l'integrazione operativa tra i Piani di Zona e le attività realizz |
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Art. 16 - Partecipazione e cittadinanza attiva1. L'ambito territoriale assicura, attraverso la adozione di idonee procedure e strumenti, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle associazioni familiari, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di tutela, dei patronati e delle associazioni di categoria. 2. I cittadini partecipano in tutte le fasi della realizzazione del sistema integrato, ed in particolare svolgono un ruolo attivo per: |
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Art. 17 - Gestione dei servizi a rilievo sovra-ambito1. N5 |
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Art. 18 - Attività di verifica regionale1. La Regione, allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per le Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi. A tal fine: a) l'ambito territoriale presenta annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale, corredata da rendicontazione economico-finanziaria e da i |
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Art. 19 - Poteri sostitutivi1. Nel corso della ordinaria attività di verifica di cui al precedente articolo 18, ovvero su segnalazione di soggetti portatori di interessi diretti, se la Regione riscontra casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge regionale e dai relativi atti di indirizzo, nonché dal presente regolamento, interviene mediante l'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, invita l'ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha prodotto inadempimento ovvero inosservanza degli obblighi normativi e regolamentari. 3. Con il medesimo provvedimento, la Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva. Il commi |
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Art. 20 - Interventi indifferibili |
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TITOLO III - Rapporti tra enti pubblici e altri attori del sistema integrato |
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Art. 21 - Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi.1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle modalità di affidamento: - favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; - individuano forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti; |
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Art. 22 - Requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento1. Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti requisiti di ammissibilità: a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; |
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Art. 23 - Criteri per la valutazione delle offerte1. Per la valutazione della qualità delle offerte relative all'affidamento dei servizi gli ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso. 2. Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri: |
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Art. 24 - Istruttoria pubblica per la coprogettazione1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto la soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento. |
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Art. 25 - Convenzioni per il concorso alla attuazione della rete dei servizi1. Gli Ambiti, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, possono individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico |
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Art. 26 - Altre forme di gestione dei servizi1. Gli Ambiti, individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani Sociali di Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regio |
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Art. 27 - Definizione degli standard di copertura delle prestazioni1. La Giunta regionale, di intesa con i Comuni, definisce annualmente parametri di riferimento regionale per la copertura delle diverse tipologie di se |
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Art. 28 - Accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali1. Al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi e garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali possono rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione c |
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Art. 29 - Requisiti e modalità per l'accreditamento1. L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti previsti all'art. 28, comma 2 del presente regolamento, dai competenti uffici regionali subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo registro regionale, previsto dall'articolo 53 della legge regionale; b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per |
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Art. 30 - Procedure per l'accreditamento1. L'accreditamento è subordinato sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliber |
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Art. 31 - Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti e delle strutture accreditate1. È istituito presso i competenti uffici regionali l'elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure s |
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Art. 32 - Criteri per la definizione delle tariffe dei servizi1. Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere per l'acquisto di servizi e/o quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti gestori di strutture e servizi assumono come riferimento per l'esercizio delle attività. 2. Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali e socio-sanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell'eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere determinate dalla Regione, d'intesa con i Comuni, e sentite le associazioni |
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TITOLO IV - Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali |
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Art. 33 - Autorizzazione al funzionamento1. Il presente titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento. 2. In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale, i requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti de |
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Art. 34 - Strutture e servizi soggetti all'obbligo di autorizzazione1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle strutture ed ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così come individuati nel titolo IV della legge regionale che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a: a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia; b) diversamente abili e affetti da malattie rare e croniche invalid |
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Art. 35 - Verifica di compatibilità per l'autorizzazione di strutture socio-sanitarie |
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Art. 36 - Requisiti comuni alle strutture1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) strutturali - ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l'accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso de |
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Art. 37 - Requisiti comuni ai servizi1. Fermo restando l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore dei servizi alla persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative: |
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Art. 38 - Procedura per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi1. L'Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale. N2 2. Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2005, n. 17, e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'autorizzazione provvisoria si intende prorogata fino a un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, previa presentazione, entro un anno dalla stessa data, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, che specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di attuazione, le risorse finanziarie a copertura del programma di investimento previsto, le principali specifiche tecniche dell'intervento. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento. N10 2-bis. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l'adeguamento agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, archi |
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Art. 38-bis - Norme transitorie per l'attuazione di programmi di investimento per l'adeguamento di strutture sociosanitarie convenzionate1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture in sostituzione, ovvero per l'adeguamento, di strutture già autorizzate al funzionamento, ancorchè provvisoriamente, e convenzionate con i Comuni singoli o associati e con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario o socio assistenziale di cui al presente Regolamento. |
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Art. 39 - Domanda di autorizzazione delle strutture1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, il quale accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore; |
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Art. 40 - Domanda di autorizzazione dei servizi1. Per i servizi di cui all'art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è operativo il servizio. 2. Il Comune, provvede con le modalità e nei termini di cui all'art. 51, comma 2, della legge regionale n. 19/2006. 3. La domanda per il rilascio |
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Art. 41 - Attività di vigilanza e controllo1. I Comuni competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli uffici |
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Art. 42 - Attività di vigilanza e controllo della Regione1. Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia effettua controlli a campione per verificare l'esercizio delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento. 2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, ivi inclusa la mancata attivazione del Comune e/o dell'Ambito territoriale di riferimento per le attività di vigilanza di cui all'art. 41 del presente regolamento, l'Assessorato ai Servizi Sociali può disporre, attraverso le proprie strutture, specifiche attività di controllo. N10 3. Gli esiti dell'attività regionale di controllo sono comunicati all'ente competente al rilas |
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Art. 43 - Registri delle strutture autorizzate1. Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento sono iscritti nei registri regionali con le modalità fissate dall'art. 53 de |
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TITOLO V - Strutture e servizi sociali riconosciuti |
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Art. 44 - Definizione delle strutture riconosciute1. Le caratteristiche delle strutture socio-assistenziali riconosciute sul territorio regionale, sulla base dei requisiti di cui al presente titolo, costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali per la costruzione |
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Capo I - Strutture per Minori |
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Art. 45 - Norma generale1. Le strutture per minori, come definite dall'art. 41 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti nel presente capo. 2. Dette strutture sono destinate altresì all'accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari anche di natura pena |
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Art. 46 - Contenuto professionale dei servizi1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario e pro |
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Art. 47 - Comunità familiare1. La Comunità familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 48 - Comunità educativa.1. La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 49 - Comunità di pronta accoglienza.1. La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 50 - Comunità alloggio1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 51 - Gruppo appartamento1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 52 - Centro socio-educativo diurno1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 53 - Asilo nido1. L'asilo nido o nido d'infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati
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Capo II - Strutture per diversamente abili |
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Art. 54 - Norma generale1. Le strutture per diversamente abili, come definite dall'art. 42 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo. |
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Art. 55 - Comunità alloggio1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 56 - Gruppo appartamento1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 57 - Comunità socio-riabilitativa |
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Art. 57-bis - Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico1.1. La comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare, duratura o temporanea, nell'ottica dell'intervento alla persona. 1.2. L'obiettivo della residenzialità nei percorsi socio-educativi-riabilitativi è quello di avviare l'utente verso il recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di istituzionalizzazioni fuori Regione. 1.3. La comunità prevede: - un modulo di residenzialità temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea permanenza in un contesto così strutturato; - un modulo di residenzialità a medio-lungo termine. 1.4. Le attività erogate dalla comunità sono di tipo educativo, sociale, riabilitativo, farmacologico. 1.5. L'intervento socio-educativo-riabilitativo si basa su un approccio multimodale e multidisciplinare ed è coordinato e monitorato dal medico specialista in Neuropsichiatria infantile (NPIA) e discipline equipollenti e affini/PSICHIATRIA secondo un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso con la famiglia e con l'équipe. |
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Art. 58 - Art. 60 |
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Art. 60-bis - Casa famiglia per persone con disabilità |
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Art. 60-ter - Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza |
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Art. 60-quater - Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico1.1. Il Centro deve erogare principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi omogenei, assicurando interventi personalizzati. 1.2. Il Centro, a seguito di una valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a miglior funzionamento. 1.3. Gli interventi applicati sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nelle diverse aree di sviluppo. 1.4. È previsto un intervento psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a promuovere e mantenere l'inclusione sociale, nello specifico: - Abilità comunicative - Abilità di autonomia personale (igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio corpo) - Abilità integranti: protezione personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti sessuali) - Attività domestiche (pulire il proprio ambiente, preparare qualche pietanza, eseguire lavori domestici come rifare il letto, annaffiare fiori, usare correttamente utensili ed attrezzature della cucina, lavare stoviglie, lavare biancheria) - Gestione del tempo libero (giochi da solo o in compagnia, visione di film, ascolto della Musica) mobilità e vita in comunità |
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Capo III - Strutture per Anziani |
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Art. 61 - Norma generale1. Le strutture per anziani, come definite dall'art. 43 della legge regionale, devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo e sono destinat |
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Art. 62 - Comunità alloggio1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 63 - Gruppo appartamento1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 64 - Casa alloggio1. La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 65 - Casa di riposo1. La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 66 - Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani |
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Art. 67 - Residenza sociale assistenziale per anziani1. 1. La residenza sociale assistenziale per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 68 - Centro diurno1. Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
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Capo IV - Strutture per persone con problematiche psico-sociali |
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Art. 69 - Norma generale1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come definite dall'art. 44 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti da |
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Art. 70 - Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali1. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 71 - Comunità alloggio per ex-tossicodipendenti1. La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 72 - Gruppo appartamento per giovani adulti |
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Capo V - Strutture per adulti con problematiche sociali |
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Art. 73 - Norma generale1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali come definite dall'art. 45 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti da |
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Art. 74 - Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico1. La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 75 - Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico1. Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 76 - Alloggio sociale per adulti in difficoltà.1. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 77 - Centro di pronta accoglienza per adulti1. Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 78 - Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale.1. Il Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 79 - Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale1. Il Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale è una struttura che eroga servizi a supporto della funzione rieducativa che l'Amministrazione Penitenziaria è chiamata a svolgere, al fine di sostenere il percorso rieducativo con il percorso di reinserimento sociale. Il Centro ha le seguenti caratteristiche:
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Art. 80 - Casa rifugio per donne vittime di violenzaLa Casa Rifugio per donne vittime di violenza Deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 81 - Casa rifugio per persone vittime di tratta1. La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 81-bis - Albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali1. L'albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali si configura quale una struttura socio assistenziale a carattere residenziale per l'accoglienza di lavoratori stranieri immigrati, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative.
Dimensioni Descrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari Il centro di accoglienza per lavoratori stranieri immigrati stagionali è una struttura di accoglienza alberghiera, che è denominato "albergo diffuso"in quanto struttura di prossimità rispetto ai luoghi di lavoro degli stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche in luoghi distanti dal centro abitato, purchè dotati di adeguati servizi di trasporto pubblici ovvero garantiti dal soggetto titolare del centro, per favorire l |
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Art. 81-ter - Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora1. Il centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale servizio socio assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di adulti senza fissa dimora, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali ed organizzative.
Dimensioni
Descrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari Il centro notturno è un servizio a carattere socio-ass |
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Capo VI - Servizi socio-assistenziali |
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Art. 82 - Norma generale1. I servizi socio-assistenziali, come individuati e definiti dagli articoli 46 e 47 della legge regionale, devono rispettare i requisiti minimi organi |
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Art. 83 - Servizio di segretariato sociale1. Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenz |
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Art. 84 - Sportello sociale1. Il servizio di sportello sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di sportello sociale si configura come servizio di prossimità, articolazione dello sportello unico per le attività informative connesse al segretariato sociale, o sportello di cittadinanza, più avanzata sul territorio perché presente nei contesti di vita dei cittadini, anche al di fuori delle istituzioni pubbliche, per svolgere attività di ricezione dei bisogni sociali e delle domande, anche inespresse, proven |
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Art. 85 - Servizio di Pronto Intervento Sociale1. Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l'emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta |
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Art. 86 - Servizio Sociale professionale1. Il Servizio Sociale professionale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, pote |
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Art. 87 - Servizio di assistenza domiciliare1. Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.
Prestazioni N26 |
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Art. 87-bis - Assistenza educativa domiciliare
Tipologia/carattere Il servizio viene erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione. Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali. È un servizio a forte valenza preventiva e si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da par |
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Art. 88 - Servizio di assistenza domiciliare integrata1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati. L'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all'art. 59, comma 4, della legge |
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Art. 88-bis - Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità
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Art. 89 - Ludoteca1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità |
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Art. 90 - Centro ludico prima infanzia1. Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati:
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Art. 91 - Tutor1. Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere |
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Art. 92 - Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili1. Il servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere I servizi per l'integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per l'infanzia e l'Università. Tale obiettivo è perseguito per mezzo di: a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; |
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Art. 93 - Centro servizi per le famiglieTipologia/Carattere Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale.
Prestazioni |
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Art. 94 - Mediazione familiare1. Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La mediazione, inolt |
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Art. 95 - Comunità familiare o casa-famiglia1. Il servizio di accoglienza in comunità familiare o casa-famiglia deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere La Comunità familiare o casa-famiglia è una modalità di accoglienza residenziale, destinata a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori all'interno di un nucleo familiare già costituito. È rivolta a minori in età evolutiva temporaneamente privi di adeguati supporti familiari, per i quali non è praticabile l'affido o si sia in attesa dell'affido stesso. Possono essere accolti non più di 4 minori in e |
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Art. 96 - Affidamento familiare minoriIl Servizio di affidamento familiare dei minori deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere L'affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore, che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola. L'affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio. L'affidamento familiare può essere: - consensuale, disposto dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; la eventuale proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni; - giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori sia in favore di minori in situazioni di pregiudizio. L'affidamento familiare si svolge nell'ambito |
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Art. 97 - Affido adulti1. Il servizio affido adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, |
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Art. 98 - Affido anziani1. Il servizio affido anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale fam |
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Art. 99 - Servizio civile degli anziani1. Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata |
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Art. 100 - Servizio di telefonia sociale1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio. Il servizi o di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per s |
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Art. 101 - Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia1. Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere innovativo e sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari, nel loro compito educativo: a) il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio; |
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Art. 102 - Servizi di contrasto della povertà e della devianza1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si articolano in servizi diversi e flessibili:
a) Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione
Tipologia/Carattere Servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.
Prestazioni Sportelli d'ascolto e d'informazione; corsi di formazione; campagne di sensibilizzazione; progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza psicologica; rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati; collegamento e raccordo con le risorse presenti nei territori.
Personale Assistenti sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione d'aiuto, mediatori linguistici ed interculturali.
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Art. 102-bis - Servizio di Unità di StradaIl Servizio di unità di strada deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere L'Unità di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, |
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Art. 103 - Servizi educativi e per il tempo libero1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere I servizi educativi per il tempo libero sono destinati a |
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Art. 104 - Centro aperto polivalente per minori1. Il Centro aperto polivalente deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 105 - Centro sociale polivalente per diversamente abili1. Il Centro sociale polivalente per diversamente abili è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 106 - Centro sociale polivalente per anziani1. Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
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Art. 107 - Centro antiviolenza1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche
Tipologia/Carattere Il Centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne |
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Art. 108 - Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati1. In ogni ambito territoriale è assicurata la presenza di almeno uno sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini stranieri immigrati, che svolge attività di informazione sui diritti, di formazione e affianc |
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Art. 109 - Autonomia gestionale dei soggetti privati e del privato sociale1. La Regione Puglia riconosce l'autonomia gestionale delle imprese private e delle imprese sociali, che assicurano i servizi e le prestazioni domicili |
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Art. 110 - Modifiche al Reg. n. 1/20001. All'art. 7 del Reg. n. 1/2000 è aggiunto il seguente comma: "10. la Commissione decade automaticamente al termine delle attività di valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie relative all'esercizio 2001". 2. All'articolo 13 del Reg. n. 1/2000 è aggiunto il seguente comma: "3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 del presente regolamento, relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle eventuali economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari dando continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al Settore Sistema Integrato Ser |
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