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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 10/07/2006, n. 19
L. R. Puglia 10/07/2006, n. 19
L. R. Puglia 10/07/2006, n. 19
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/03/2023, n. 2
- L.R. 07/04/2015, n. 14
- L.R. 06/02/2013, n. 7
- L.R. 31/12/2010, n. 19
- L.R. 25/02/2010, n. 4
- L.R. 09/03/2009, n. 1
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone |
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TITOLO I - TITOLO III - Omissis
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TITOLO IV - Tipologie, standard, autorizzazione e accreditamento |
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Art. 39 - Criteri1. Nel presente titolo sono definiti i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle str |
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Art. 40 - Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione1. Sono soggette all'autorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a: a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia; b) disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o pro |
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Art. 41 - Strutture per minori1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie: a) comunità familiare; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza; d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti; e) centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti; f) centro aperto polivalente; g) asili nido; |
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Art. 42 - Strutture per disabili1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie: a) comunità alloggio/gruppo appartamento; b) comunità socio-riabilitativa; c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale; d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo |
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Art. 43 - Strutture per anziani1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie: a) comunità alloggio/gruppo appartamento; b) casa alloggio; c) casa di riposo; |
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Art. 44 - Strutture per persone con problematiche psico-sociali1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie: a) casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali; |
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Art. 45 - Strutture per adulti con problematiche sociali1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti tipologie: a) comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico; b) alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati; c) centro pronta accoglienza per adulti; d) centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti; e) centro |
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Art. 46 - Servizi socio-assistenziali1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali: a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge; b) il servizio di segretariato sociale; c) lo sportello sociale o d'informazione sociale; d) il servizio di pronto intervento sociale; e) il servizio sociale professionale; f) le prestazioni di assistenza domiciliare; g) le ludoteche; |
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Art. 47 - Definizione dei servizi socio-assistenziali1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale può articolare l'accesso unico ai servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e rivolti a fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni. 2. Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo; assume un ruolo d'interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni d'informazioni, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di intervento, si distingue in: a) servizio di segretariato sociale; b) gestione sociale del caso (case management); c) osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche so |
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Art. 48 - Titoli per l'acquisto di servizi1. I comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquis |
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Art. 49 - Autorizzazione1. I Comuni competenti per territorio autorizzano al funzionamento le strutture e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 64, accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le sedi da autorizzare. N16 2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la legittimità all’esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati. N17 |
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Art. 50 - Requisiti minimi per l'autorizzazione1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, |
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Art. 51 - Comunicazione avvio attività1. In deroga a quanto disposto all'artic |
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Art. 52 - Permanenza dei requisiti di autorizzazione1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento vigila sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate, così come definiti dalla presente legge e dal regolamento di attuazion |
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Art. 53 - Registri1. Presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione sono istituiti i seguenti registri regionali articolati per provincia: a) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori; b) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili; c) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani; d) registro de |
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Art. 55 - Affidamento dei servizi1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano, nonché fissando un prezzo base che sia compati |
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Art. 56 - Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali e per promuovere forme sperimentali di intervento sul proprio territorio, possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione degli interventi, a cui partecipano i soggetti d |
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Art. 57 - Formazione delle professioni sociali1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale e per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale. |
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Art. 57-bis - Omissis |
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TITOLO V - TITOLO VI - Omissis
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
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