Articolo abrogato dal Reg. R. 26/03/2021, n. 3, così recitava:

"Art. 35 - Verifica di compatibilità per l'autorizzazione di strutture socio-sanitarie

1. Per le strutture di cui all'articolo 34 per le quali si renda necessaria anche l'erogazione di prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria, si distinguono i seguenti casi:

a) le strutture che erogano prestazioni sanitarie nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale;

b) le strutture che, nel proprio modello organizzativo, prevedono la erogazione di prestazioni socio-sanitarie, con riferimento alla propria natura caratteristica.

2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.

3. Comma eliminato dal Reg. 07/08/2008, n. 19

4. Le strutture di cui alla lettera b) del precedente comma 1, preordinate anche all'erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono soggette, limitatamente alle stesse prestazioni, alle norme in materia sanitaria. Il rispetto di tali norme è verificato dall'Ambito nell'espletamento della procedura di cui al successivo art. 38."

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